Quando il contribuente richiede una rateazione ordinaria per pagare una cartella oppure un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate/dogane e monopoli o ancora un avviso di addebito dell’INPS (sempre se già affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione), può scegliere il numero di rate in cui pagare, fino ad un massimo di 72 rate, in alcuni casi si può arrivare anche a 120 rate.

A ogni modo, l’importo minimo della singola rata non può essere inferiore a 50 euro.

La possibilità di scegliere il numero delle rate, fino ad un massimo di 18, è ammesso anche per la rottamazione-quater. In questo caso, c’è un importo minimo per le singole rate?

Partiamo facendo un cenno alla nuova rottamazione delle cartelle, per poi dare una risposta al quesito che ci siano appena posti.

La rottamazione-quater

Grazie alla nuova rottamazione delle cartelle prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, il contribuente ha la possibilità di pagare i debiti afferenti il periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 ossia il singolo carico riportato nella cartella, versando:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà versare le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Inoltre, non devono essere pagati neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Possono essere rottamate anche le multe stradali e il bollo auto.

Rottamazione-quater. Qual è l’importo minimo della rata?

Entro il 30 aprile, il contribuente che intende aderire alla sanatoria delle cartelle, deve provvedere a presentare apposita domanda all’ADER. Intanto, è possibile scaricare il prospetto informativo e prende contezza delle cartelle rispetto alle quali,  è possibile presentare la domanda.

Detto ciò, il totale dovuto ai fini della rottamazione-quater, può essere versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).

 C’è un importo minimo per le rate della rottamazione-quater?

Ebbene, sembrerebbe di no, tuttavia rimane fermo che la prima e la seconda rata dovranno essere pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite i seguenti canali: Sito istituzionale; App EquiClick; Domiciliazione sul conto corrente; Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; ▪ Postamat; Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la  “Rottamazione-quater” risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.