La rottamazione-quater prevista con la Legge di bilancio 2023 è molto conveniente, tuttavia non bisogna partire dalla convinzione che rispetto ad una rateazione ordinaria, senza sconti rispetto al totale dovuto nella cartella dell’Agenzia delle entrate-riscossione,  sia vantaggiosa sotto tutti gli aspetti. E’ vero che il contribuente, aderendo alla rottamazione-quater non paga le sanzioni,  gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio nonché le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99), tuttavia le rate da pagare sono più pesanti rispetto a quelle previste ad esempio con una rateazione ordinaria.

Detto ciò, analizziamo i pro e i contro della rottamazione-quater e della rateazione ordinaria per ricavare gli elementi necessari a guidare il contribuente nella scelta tra la nuova sanatoria e la rateazione tradizionale delle cartelle esattoriali.

La rottamazione-quater

Con la rottamazione-quater, viene data al contribuente la possibilità di pagare le cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022 ossia il singolo debito riportato nella cartella, pagando:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella (Irpef, Ires, tributi locali, bollo auto, ecc);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà versare invece: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Inoltre, non devono essere pagati neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Dunque, lo sconto che si ha aderendo alla rottamazione-quater è abbastanza consistente.

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Anche un solo pagamento tardivo o omesso fa decadere la sanatoria.

Rottamazione-quater o rateazione ordinaria? La scelta

Con la rottamazione-quater dunque, il contribuente può richiedere al max 18 rate. Sono ben di più le rate che invece possono essere richieste con una rateazione ordinaria.  Infatti, per i debiti fino a 120.000 euro o anche oltre, il contribuente può richiedere una rateazione fino a 72 rate; rileva l’importo riportato nella singola istanza di rateazione. Dunque, con una semplice richiesta presentata anche on line, il contribuente può:

  • rateizzare gli importi contestati dal Fisco e
  • pagare in rate mensili di importo minimo pari a 50 euro.

Nel caso in cui il debito è superiore a 120.000 euro, la dilazione puo’ essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta con l’ISEE.

Anche le condizioni al verificarsi delle quali si decade dalla rateazione ordinaria sono più vantaggiose.

Infatti:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
  • per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Sulla base degli elementi fin qui analizzati, il contribuente può scegliere se aderire alla rottamazione-quater o se essere più cauto, in base alle sue disponibilità economiche e richiedere una semplice rateazione ordinaria della cartella o dell’avviso di accertamento o ancora dell’avviso di addebito INPS.