Codice raccomandata 6951. A molti di noi sarà capitato di ricevere un avviso di giacenza con codice raccomandata 6951. Di cosa si tratta?

Da questo codice è possibile risalire al contenuto della raccomandata ancor prima di recarsi presso l’ufficio Postale a ritirare la lettera a noi destinata. Diciamo subito che con l’avviso di giacenza, il postino ci porta a conoscenza che presso l’Ufficio Postale c’è una raccomandata la cui consegna non è stata effettuata in quanto non eravamo reperibili. Detto ciò, dall’avviso di giacenza è possibile farsi un’idea del contenuto della busta che andremo a prelevare in Posta.

Di norma, abbiamo circa 30 giorni per andare a prendere la raccomandata. Dopodiché la stessa viene rimandata al mittente ossia a colui dal quale è partita la comunicazione nei nostri confronti. Da qui, è corretto parlare di compiuta giacenza. Nei fatti la notifica della raccomandata si ritiene perfezionata. In poche parole è come se il destinatario della stessa avesse preso contezza del suo contenuto. Infatti, quest’ultimo non può, rispetto agli effetti sottesi al contenuto della raccomandata eccepire il fatto di non averla letta in tempo.

La rottamazione-quater e il codice 6951

Se nell’avviso di giacenza viene riportato un codice raccomodata 6951, allora dobbiamo prestare molta attenzione. Infatti, tale codice nella quasi totalità dei casi è associato  a una comunicazione che ci è stata inviata dall’Agenzia delle entrate-riscossione. Ex Equitalia.

Dunque, è bene fare molta attenzione. Soprattuto ora che la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha riproposto la rottamazione delle cartelle, rottamazione-quater. Dunque, conviene ritirare al più presto la raccomandata e laddove fosse effettivamente riconducibile a debiti vero l’Agente della Riscossione, verificare se gli stessi rientrano nella sanatoria.

Non c’è tempo da perdere.

Le scadenze delle rottamazione-quater

Considerando quanto appena detto, è utile informarsi sulle scadenze della rottamazione-quater.

Saranno oggetto di sanatoria, tutti i debiti  affidati per il recupero all’Agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate-riscossione, ex Equitalia), tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

La rottamazione riguarderà:  debiti riferiti alle imposte dirette dunque Irpef, Ires o anche alle imposte indirette quali Iva, imposta di registro, ipotecaria, catastale;  tributi locali, dunque IMU, la vecchi TASI, la Tari, ecc. Può essere rottamato anche il bollo auto. In parte, anche le multe stradali.

Innanzitutto, il termine per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione è il 30 aprile 2023.

Da qui, entro il 30 giugno, l’Agenzia delle entrare riscossione comunicherà al debitore i debiti rispetto ai quali è stato ammesso alla sanatoria; con la “comunicazione delle somme dovute”, il contribuente riceverà anche i bollettini di pagamento.

Il pagamento delle rate della rottamazione-quater

Detto ciò, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le residue sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.