E’ possibile rottamare le cartelle oggetto di richiesta di sospensione legale della riscossione? Senza entrare nel merito della ragione alla base della quale si vuole sanare una cartella oggetto di domanda di sospensione, questo quesito è stato posto alla nostra redazione da un nostro lettore.

Prima di rispondere al quesito, procediamo con ordine, soffermandoci sui debiti che possono essere oggetto di sanatoria delle cartelle.

La rottamazione-quater

La rottamazione delle cartelle riproposta con alcune modifiche dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, riguarda i debiti affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione (Ex Equitalia) dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022.

Si può trattare di debiti con l’INPS, con l’Agenzia delle entrate, con gli enti territoriali, ecc.

Detto ciò, i debiti verso le casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione- quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a: adottare uno specifico provvedimento; trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; pubblicarlo sul proprio sito internet.

Aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente  pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non devono essere versati gli interessi iscritti a ruolo, sanzioni e aggio.

A ogni modo, non possono essere rottamati i debiti:

  • affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto
    riscossa all’importazione;
  • affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA).

La sospensione legale della riscossione

Detto ciò, prima di rispondere al suddetto quesito facciamo un cenno alla sospensione legale della riscossione, Legge n.

228/2012.

Grazie alla sospensione legale della riscossione, il contribuente può sospendere la riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione.

La sospensione può essere richiesta nei seguenti casi:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore (ad esempio Agenzia delle entrate);
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

La domanda va presentata una sola volta per lo stesso debito a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate.

Le dichiarazioni presentate oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento o di un altro atto della riscossione e, quindi, oltre il termine fissato dalla legge a pena di decadenza, sono comunque acquisite dall’Agente della riscossione, ma non potranno produrre gli effetti sospensivi previsti dall’articolo 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n.

La rottamazione-quater e la sospensione legale della riscossione

Fatta tale necessaria ricostruzione, possiamo rispondere al quesito su esposto.

Dunque, è possibile rottamare le cartelle oggetto di richiesta di sospensione legale della riscossione?

Ebbene, la risposta è affermativa, posto che, nella FAQ sulla rottamazione, l’ADER ha chiarito che:

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento

Da qui, la rottamazione sembrerebbe estendersi anche ai debito oggetto di sospensione.