Rottamazione ter e saldo e stralcio: adesioni e pagamenti in un costante susseguirsi di rinvii, eccone un altro. Questa volta la questione è ben diversa, e riguarda il limite di tolleranza entro il quale è possibile pagare le somme dovute senza incorrere in sanzioni.

Rottamazione ter: quale possibilità viene concessa

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) grazie alla quale, tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, potranno regolare le loro posizioni debitorie nei confronti dello stato.

In particolare, viene concessa la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo, contenuti nelle cartelle di pagamento, versando soltanto le somme dovute senza sanzioni o interessi di mora maturati.

È previsto, inoltre, il pagamento di tutte le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, le spese delle procedure esecutive e diritti di notifica.

Il debito dovrà essere rimborsato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure attraverso un pagamento rateizzato.

 

Le scadenze per il pagamento

Le scadenze all’adesione e del pagamento delle stesse sono state un susseguirsi di rinvii e proroghe.

Inizialmente la scadenza per l’adesione alla Rottamazione ter era stata fissata al 30 aprile 2019, con il termine del pagamento della prima o unica rata al 31 luglio 2019.

In un secondo momento sono stati riaperti i termini per l’adesione al 31 luglio con conseguente nuova scadenza al 30 novembre 2019, che essendo un sabato verrebbe fatto slittare a lunedi 2 dicembre.

Comunque sia, esiste un limite di tolleranza, di 5 giorni, entro i quali non decadono i benefici della rottamazione, ne si incorre in more, interessi o sanzioni di sorta.

I 5 giorni scadrebbero il 7 dicembre, ma essendo questo giorno un sabato, viene ulteriormente prorogato a lunedì 9 dicembre.

 

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