Il CAF non ha saputo farmi l’integrazione FC8 così risultava sempre un valore superiore ai 20000,00 quindi quando abbiamo presentato la domanda di saldo stralcio mettendo il DsU e il protocollo, perché non era ancora pronto l’Isee, il valore continuo’ ad essere sbagliato. Ora rifatto da un’altra dipendente che sapeva come fare  l’integrazione dell’Isee l’importo è inferiore ai 20000,00.
Ora cosa devo fare? Cosa guarda l’agenzia riscossioni? si può far cambiare il protocollo?  

Il saldo e stralcio

La procedura di saldo e stralcio delle cartelle di pagamento è uno dei pezzi del puzzle del D.

L. n. 119/2018 che consente alle persone fisiche, in presenza di determinati requisiti, il pagamento “a stralcio” dei carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 ed il 2017. 

Per poter accedere alla procedura di saldo e stralcio è indispensabile la presenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà economica che sussiste qualora l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore ad € 20.000,00 (ai sensi dell’art. 1, comma 186, L. 145/2018). Oltre che con il requisito dell’ISEE, possono beneficiare del saldo e stralcio le persone fisiche in stato di sovraindebitamento (ex art. 14ter, Legge n. 3/2012).

Per completezza si ricorda che con il saldo e stralcio, escluse sanzioni ed interessi di mora, i contribuenti saranno chiamati a versare imposte/contributi ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo in percentuale a seconda del valore dell’Isee:

  • Il 16% per ISEE non superiore ad € 8.500,00;
  • Il 20% per ISEE compreso tra € 8.501,00 ed € 12.500,00;
  • Il 35% per ISEE compreso tra € 12.501,00 ed € 20.000,00;
  • Il 10% per i soggetti in stato di sovraindebitamento indipendentemente dal valore dell’ISEE.

Il requisito dell’ISEE

Il requisito dell’ISEE è pertanto conditio sine qua non per poter beneficiare della procedura di saldo e stralcio essendo esclusi i soggetti con un importo superiore.

Nel Suo caso, da quel che capisco, nel momento della presentazione della domanda il valore dell’ISEE risultava superiore al limite imposto del Legislatore, è pertanto lecito attendersi un diniego da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Si ricorda, infatti, che è onere dell’Agente comunicare l’accoglimento ovvero il mancato accesso alla procedura di saldo e stralcio entro il 31 ottobre 2019. 

Da ricordare che il diniego al saldo e stralcio permette, li dove le cartelle ne abbiano i requisiti, l’accesso automatico alla rottamazione ter. Pertanto l’Agente della riscossione, nell’eventuale comunicazione di non accoglimento, comunicherà l’automatica inclusione nella definizione agevolata fornendo l’importo da pagare ed i relativi bollettini (ovviamente il risparmio sarà ben inferiore essendo escluse soltanto sanzioni ed interessi di mora).

I controlli sull’ISEE

Circa i controlli sull’ISEE è la stessa Legge di Bilancio 2019 a definire perimetro e modalità di controllo da parte dell’Agente della Riscossione che, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, procederà ai controlli delle autodichiarazioni fornite dai contribuenti solo nei casi sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità. Tale controllo può essere effettuato entro la trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi delle procedure di rottamazione e saldo e stralcio agli enti creditori e cioè entro il 31 dicembre 2024.

Nel caso in cui dal controllo posto in essere dall’Agenzia Entrate Riscossione sorgano irregolarità o omissione non costituenti falsità, il contribuente sarà invitato a presentare idonea documentazione comprovante la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese entro il termine di 20 giorni. 

La mancata tempestiva produzione di documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissione costituenti falsità, non permetterà al contribuente il perfezionamento della pratica di saldo e stralcio e gli importi, nel termine di prescrizione decennale, verranno riaffidati all’Agente della riscossione.

Si rammenta, infine, che per chi entro il 30 aprile 2019 ha già presentato una domanda di saldo e stralcio  o di definizione agevolata, non è espressamente prevista la possibilità di accedere, per le medesime cartelle, alla presentazione di una nuova domanda entro il prossimo 31 luglio, così come indicato nell’art.

16ter del c.d. Decreto Crescita.

Conclusioni

Ricapitolando circa il caso da Lei prospettato se, da come si legge, al momento della presentazione della domanda sia stato indicato un valore ISEE superiore agli € 20.000,00, è pacifico ritenere che l’Agente della riscossione comunichi entro il prossimo 31 ottobre il diniego alla domanda di saldo e stralcio includendo, automaticamente, le cartelle di pagamento nella rottamazione. Non è possibile, per come il Legislatore ha concepito la riapertura dei termini, presentare una nuova domanda per cartelle già inserite in una precedente richiesta inviata entro il 30 aprile 2019 (ex art. 16ter del c.d. Decreto Crescita, D.L.  n. 34/2019 convertito con modificazione dalla L. n. 58/2019).

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