Iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del saldo IMU 2023. I possessori di immobili (case, terreni, ecc.) scalano dal calendario i giorni per andare alla cassa. Chi andrà prima, chi aspetterà l’ultimo giorno. Poi c’è chi non andrà perché non ha liquidità per pagare e rimanda al ravvedimento operoso. E c’è chi, invece, non deve andare alla cassa perché rientra nei casi di esenzione. Quindi, non è tenuto a pagare il tributo.

La scadenza è il 16 dicembre 2023. Tuttavia, si potrà godere di due giorni in più, visto che il 16/12 è sabato.

Pertanto, si passa al primo giorno lavorativo successivo, ossia al 18 dicembre. L’acconto, invece, ricordiamo era da pagarsi entro il 16 giugno 2023.

Il tributo è per possesso e mesi

L’IMU, ricordiamo, è un tributo locale. Il gettito che ne deriva finisce della casse del comune in cui si trovano gli immobili. L’imposta è dovuta da chi è possessore di case, terreni, ecc. Per possessore deve intendersi il proprietario o chi ha sull’immobile altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

È dovuta in base alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso nell’anno. Si conteggia per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso si compone. Ne consegue che l’esenzione IMU che ci apprestiamo ad illustrare si applica limitatamente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno in cui si verificano le condizioni.

Ad esempio, se la casa è stata abitazione principale per 8 mesi mentre per 4 mesi non lo è stata, ne consegue che l’esenzione dovrà calcolarsi su 8 mesi, mentre si 4 mesi l’IMU va calcolata e pagata.

Esenzione IMU abitazione principale solo se NON di lusso

Quella che più di tutte merita attenzione è l’esenzione IMU abitazione principale. Si tratta della casa in cui il contribuente ha residenza e dimora abituale.

Su tale casa NON si paga l’IMU se la categoria catastale è NON di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7). Il beneficio è anche sulle pertinenze, esclusivamente di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre ciascuna appartenete alle predette categorie.

È dovuto il tributo, invece, se l’abitazione principale appartiene a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 e A/9). È prevista, tuttavia, una detrazione di 200 euro e un’aliquota agevolata. Gli stessi benefici anche sulle relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre ciascuna appartenete alle predette categorie.

Nello stesso nucleo familiare, rispetto al passato, oggi è possibile che ci siano più abitazioni principali.

Scatta esenzione IMU anche in tutti i casi in cui il legislatore prevede l’assimilazione ad abitazione principale. È il caso, ad esempio, della casa assegnata all’ex coniuge affidatario dei figli.

L’imposta non si paga sulla casa occupata abusivamente

Una novità assoluta ha debuttato nel 2023. Ci riferiamo all’esenzione IMU case occupate abusivamente. In particolare il legislatore ha stabilito che non è dovuta l’imposta per:

gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per godere del beneficio è necessario che il soggetto passivo comunichi al comune interessato, secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione.

Al riguardo c’è, tuttavia, un ritardo. È previsto, infatti, che le modalità di comunicazione al comune siano definite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Un decreto che NON ancora risulta emanato.

Esenzione IMU per terreni

Con riferimento ai terreni, ai fini dell’esenzione IMU, occorre distinguere tra agricoli e edificabili. Con riferimento alla prima categoria, l’attuale normativa prevede che NON sono colpiti dal tributo:

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)
  • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Si paga, invece, l’IMU sul terreno edificabile. Tuttavia, c’è esenzione se nonostante edificabile, il terreno sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP.

Altri casi di esenzione IMU

Nell’elenco delle esenzioni IMU rientrano gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

A completare il vademecum ci sono:

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • immobili merce (dal 1° gennaio 2022);
  • fabbricati con destinazione a usi culturali;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Altre esenzioni IMU possono essere stabilite dai comuni nella propria delibera dedicata al tributo. Quindi, è sempre bene, prima di liquidare l’imposta, trovare la delibera IMU del comune in cui si trano gli immobili oggetto di IMU.

Riassumendo…

  • Sono previsti numerosi casi di esenzione IMU. Il tributo non si paga:
    • sull’abitazione principale di categoria catastale NON di lusso
    • nella maggior parte dei casi per i terreni agricoli
    • sulla casa occupata abusivamente da terzi
    • altri casi in cui i fabbricati sono destinati a specifiche finalità.