La rottamazione delle cartelle Equitalia, anche detta sanatoria, non è aperta soltanto a chi riceve una cartella di pagamento, ma anche per chi ha in corso una rateazione e sta pagando la cartella esattoriale a rate.
Alla rottamazione, secondo voci di corridoio trapelate nelle ultime ore,  potrà, quindi, partecipare anche chi ha in corso un pagamento dilazionato purchè sia in regola con il pagamento delle rate con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. Questi contribuenti, quindi, potranno chiedere la sospensione della rateazione aderendo alla rottamazione evitando di pagare interessi e sanzioni e beneficiando, di fatto, di uno sconto consistente.

Rottamazione per contribuenti decaduti

Alla rottamazione potranno aderire anche i contribuenti decaduti da una rateazione prima del 1 ottobre 2016 ma non potranno farlo, invece coloro la cui ultima rata di debito scade entro il 31 dicembre 2016.

Se le somme già versate con la rateazione hanno già coperto il debito ricalcolato da Equitalia secondo la nuova sanatoria, nulla è dovuto anche se, comunque, il contribuente è tenuto alla presentazione della richiesta per aderire alla rottamazione dei ruoli.

Aderire alla sanatoria: come si fa?

Per aderire alla rottamazione dei ruoli il contribuente è tenuto alla presentazione dell’istanza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della normativa. Aderendo alla sanatoria sarà possibile scegliere se pagare il dovuto attraverso un’unica soluzione oppure con 3 rate bimestrali dello stesso importo di cui l’ultima pagata entro il 15 dicembre 2017.

Il pagamento potrà avvenire con la domiciliazione bancaria, attraverso bollettini postali precompilati o direttamente allo sportello.

Si ricorda che per i contribuenti che dalto uno dei 3 pagamenti bimestrali la rottamazione delle cartelle è decaduta.

Si ricorda, inoltre, che chi, attraverso il pagamento delle rate già avvenuto ha saldato il suo debito con Equitalia non potrà chiedere il rimborso di eventuali somme già versate a titolo di sanzioni e interessi.