La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ha previsto la c.d. sanatoria per le irregolarità formali commesse da privati, professionisti o imprese. Deve trattarsi di violazioni che non hanno inciso sull’entità di quanto dovuto al Fisco a titolo di Irpef, Ires, Iva, IRAP, ecc. Sono sanabili le violazioni commesse al 31 ottobre 2022. Non oltre.

Nella circolare n°2/2023, l’Agenzia delle entrate ha specificato che la sanatoria riguarda “quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”.

Violazioni che comunque ostacolano l’attività di controllo del Fisco. Abbiamo già visto quali sono le violazioni che possono essere sanate, in questo approfondimento invece si soffermiamo su quei comportamenti o violazioni che non possono essere oggetto di sanatoria delle irregolarità formali ma che invece, in alcuni casi, potrebbero rientrare in altre definizione agevolate sempre nell’ambito della c.d. pace fiscale.

La sanatoria delle irregolarità formali

La  sanatoria delle irregolarità formali è disciplinata dai ccommi da 166 a 173 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Sono oggetto di sanatoria le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Detto ciò, il contribuente può chiudere ogni discorso con il Fisco versando 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento può essere eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Naturalmente, oltre a versare quanto dovuto ai fini della sanatoria, il contribuente dovrà anche rimuovere la violazione/irregolarità.

Qualora le violazioni formali non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.

Questa importante precisazione è stata fornita con il provvedimento attuativo della sanatoria che è stato approvato ieri.

Provvedimento nel quale è stato meglio specificato quali sono le conseguenze in caso di parziale rimozione delle irregolarità.

Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Sanatoria irregolarità formali. Le violazioni non sanabili

La sanatoria non può essere sfruttata per:

  • gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure), di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
  • ai sensi del comma 170, per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • ai sensi del comma 172, per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023);
  • violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE.

Come sopra evidenziato, sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato.

In tali casi, è possibile ricorrere alla c.d. remissione in bonis. Istituto che consente ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.