Le sanzioni per violazioni legate alla cedolare secca sono state sempre più pesanti rispetto a quelle previste per le violazioni relative alla tassazione ordinaria Irpef; infatti, il legislatore ha inteso punire più severamente chi dopo aver optato per una tassazione di base più favorevole omette o dichiara meno redditi di quelli incassati effettivamente.

Con la riforma fiscale (vedi D.Lgs 87/2024) oltre ad essere riviste le sanzioni generiche per omessa o infedele dichiarazione dei redditi, il Governo è intervenuto anche sulle sanzioni previste per la cedolare secca.

Le sanzioni sono state riviste al ribasso.

Tuttavia, per le violazioni che saranno commesse fino al prossimo 1° settembre troveranno applicazione le vecchie regole: dunque le sanzioni più pesanti a oggi ancora in essere.

La cedolare secca. Un cenno

Il regime della cedolare secca riguarda gli affitti abitativi. Anche brevi. La tassazione è molto favorevole e si attesta al 21%.  Per gli affitti brevi, per il secondo immobile dato in locazione si passa dal 21% al 26%. Per i contratti a canone concordato la tassazione è al 10%.

L’opzione per la tassazione sostitutiva (sostitutiva perché pagando la cedolare non sono dovute nè l’irpef né addizionali) può essere esercitata:

  • per immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e
  • per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

La tassazione sostitutiva non può essere applicata ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Ciò vale indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Secondo la Cassazione invece la cedolare secca si applica anche ad imprese e professionisti.

Ulteriore vantaggio per chi applica la cedolare secca è che per la registrazione del contratto di locazione non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Imposte ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

Le sanzioni per le violazioni commesse fino al 1° settembre 2024

Veniamo alle sanzioni per chi commette delle violazioni rispetto agli obblighi dichiarativi legati ai redditi da cedolare secca.

In base all’art.1 c. 7 del D.Lgs 471/1997:

Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e’ indicato o e’ indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.

Dunque le sanzioni sono così individuate:

  • sanzione dal 240% al 480% in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione, con un minimo di 500 euro;
  • dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione ossia indicazione del reddito da locazione in misura inferiore di quella percepita dal locatore.

Si tratta di sanzioni piuttosto pesanti. Molto più alte rispetto a quelle previste per i redditi tassati in via ordinaria.

Cedolare secca. Le nuove sanzioni post riforma fiscale

Come detto in apertura la riforma fiscale ha messo mano alle sanzioni:

  • sia riferite all’omessa dichiarazione dei redditi;
  • sia alla infedeltà dichiarativa.

Si parla di infedeltà dichiarativa quando il contribuente non dichiara un reddito o ne dichiara di meno rispetto a quanto effettivamente incassato.

Posto che le sanzioni previste per la cedolare secca sono parametrate a quelle disposte per l’omessa o l’infedele dichiarazione dei redditi tassati in via ordinaria, di conseguenza anche per la cedolare ci sono delle modifiche.

Non è più previsto un minimo ed un massimo percentuale.

Infatti,

  • in ipotesi di redditi da cedolare secca non indicati in dichiarazione, la sanzione è pari al 240% dell’imposta dovuta (minimo 500 euro).
  • in caso di infedele dichiarazione ossia indicazione del reddito da locazione in misura inferiore di quella percepita dal locatore, la sanzione è fissa al 140% dell’imposta dovuta (minimo 300 euro).

Dunque sono sanzioni comunque pesanti ma più basse di quelle attuali.

Le nuove sanzioni si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per quelle commesse fino al 31 agosto valgono le vecchie regole. Dunque si applicano le sanzioni già pesanti come sopra individuate. Ciò vale anche se il contribuente ricorre al ravvedimento operoso post 1° settembre per sistemare una violazione commessa prima di tale data.

Nei fatti, non si applica il principio del Favore Rei.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale ha rivisto al ribasso le sanzioni per violazioni legate alla cedolare secca;
  • l’omessa indicazione di un reddito in cedolare secca è punita con la sanzione fissa al 240%;
  • Non si applica il c.d. Favore Rei