Pos obbligatorio e sanzioni. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n° 36/2022, nuovo decreto PNRR, il quale prevede, a partire dal 30 giugno 2022, specifiche sanzioni in capo all’impresa o al professionista che non accetta pagamenti tracciabili. Si intende per tali quelli effettuati tramite bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.
Dunque, grazie al nuovo decreto, l’applicazione delle sanzioni viene anticipata al 30 giugno 2022 rispetto alla precedente data del 1° gennaio 2023 fissata dal primo decreto PNRR.
L’intento dell’esecutivo è chiaro, rafforzare la lotta agli incassi in nero.
Ecco cosa cambierà dal 30 giugno.
Obbligo di POs con sanzioni
L’art.18 del nuovo decreto PNRR anticipa al 30 giugno 2022, le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti tracciabili con pos obbligatorio.
La novità riguarda tanto gli esercenti quanto i professionisti.
Dunque, anche nel rapporto con avvocati, commercialisti, ecc, questi saranno tenuti ad accettare pagamenti tracciabili.
Laddove tali pagamenti non saranno accettati scatteranno le seguenti sanzioni.
Nello specifico, nei casi di mancata accettazione di un pagamento tracciabile , di qualsiasi importo si applica una una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni in esame, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.
Dunque, non è punita l’omessa installazione del POS ma la mancata accettazione del pagamento tracciabile.
Chi accerta le violazioni?
All’accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchè gli altri organi di cui all’art.13 della legge n° 689/1981.
In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981.
Da qui:
- gli addetti al controllo hanno la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (articolo 13);
- il prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità è l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore (articolo 17).
Di certo si tratta di una novità molto importante.
Fino ad oggi, la legge prevedeva l’obbligo di accettazione di pagamenti tracciabili. Tuttavia non vi era alcuna norma in vigore che prevedeva sanzioni in caso di violazioni dell’obbligo.
Ecco perchè imprese e professionisti fino ad oggi si sono sentite legittimati a non accettare pagamenti tracciabili.
Nessuno sconto sulle sanzioni
La norma sopra citata, oltre ad anticipare le sanzioni già fissate dal precedente decreto PNRR (art.19-ter D.L. 152/2021) conferma un ulteriore disposizione.
Nello specifico, colui che viene sanzionata non potrà avere alcuno sconto sulle sanzioni.
Infatti, non si applica la c.d. “oblazione amministrativa”. Il riferimento è alla facoltà – nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16 legge n°689/1981).