Il Governo ha approvato un decreto legislativo che riforma le sanzioni tributarie. Sia in ambito penale che amministrativo.

Il decreto specifica meglio la differenza tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, innovando anche le sanzioni applicabili in tali ipotesi.

Le novità impattano anche sulle sanzioni in materia di superbonus.

Vediamo cosa cambia rispetto alla tanta discussa agevolazione per chi commette delle violazioni in qualità di proprietario dell’immobile o di impresa che ha fatto i lavori.

Le sanzioni per il superbonus. Quando scattano?

Prima di entrare nel merito delle novità che a breve entreranno in vigore con la riforma delle sanzioni tributarie penali e amministrative, è necessario fare un recap sulle condizioni al verificarsi delle quali scattano le sanzioni superbonus.

Innanzitutto c’è da dire che se si tratta di violazioni formali non c’è decadenza dell’agevolazione. Sempre se tali violazioni non compromettano l’attività di controllo da parte del Fisco.

Al contrario, se invece si tratta di violazioni rilevanti,  la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarita’ od omissione. Cosicchè tanto per fare un esempio, se è stato installato un cappotto termico per una parete di un ambiente non riscaldato la decadenza dell’agevolazione riguarderà solo tale parte dei lavori. Sempre se tali interventi non siano finalizzati ad evitare i c.d “ponti termici”. Situazione in cui il 110 sarebbe legittimo anche rispetto a tale parte di lavori.

A ogni modo, si perde il superbonus nei casi di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter dell’art.119 del d.L. 34/2020 (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento ecc.);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

Si tenga conto del fatto che (vedi art.49 del DPR 380/2001, Testo Unico dell’edilizia)  per gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non danno diritto ad alcun bonus o contributo che sia.

Ciò vale anche per il superbonus.

Sanzioni superbonus non spettante o inesistente. Cosa cambia con la riforma fiscale?

Se il Fisco si accerta che il contribuente non aveva i requisiti, anche solo parzialmente,  per ottenere il superbonus provvede a recuperare:

  • l’importo corrispondente alla detrazione o allo sconto non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa;
  • maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, e
  • della sanzione del 30%.

Le imprese e i professionisti che hanno fatto i lavori invece rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Senza entrare ora nel discorso circa l’eventuale concorso nella violazione superbonus con dolo o colpa grave .

In ipotesi di credito non spettante il Fisco ha 5 anni per contestare la violazione.

Il discorso cambia se l’agevolazione/credito superbonus è inesistente. In tale caso l’atto di recupero può essere emesso entro l’ottavo anno successivo a quello di relativo utilizzo. Con sanzioni dal 100 al 200% del credito utilizzato.

Le novità della riforma fiscale

La riforma fiscale innanzitutto definisce meglio il concetto di credito non spettante. Finora comunque desumibile per “sottrazione” rispetto a quanto previsto per i crediti inesistenti.

Si considera credito non spettante il credito, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità (ad esempio manca il requisito dell’innovazione per il credito R&S).

È non spettante, altresì, il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti. Ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.

In tali casi si applica la sanzione del 25%.

Dunque, rapportando tali indicazioni al superbonus, ad esempio laddove l’agevolazione sia stata calcolata erroneamente per un importo maggiore di quello spettante, sulla parte in eccesso si applicherà la sanzione del 25%. Non più del 30%.

Al contrario, si applica la sanzione di 250 euro ed il credito si considera spettante, se è:

  • fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva,
  • nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima,
  • ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.

A tal fine, è necessario che i citati adempimenti: non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali al riconoscimento del credito medesimo; la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della medesima. Ovvero in assenza di una dichiarazione, comunque entro un anno dalla sua commissione.

Le novità per i crediti inesistenti

In materia di crediti inesistenti invece, viene disposta la riduzione delle sanzioni al 70%. Non più con la “forbice” dal 100% al 200%.

Si considera credito inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. La definizione è del tutto simile a quella attuale.  Non c’è più il riferimento al fatto che si deve trattare di crediti non riscontrabili tramite controlli formali o automatizzati delle dichiarazioni fiscali.

Attenzione però, qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio, (vedi dossier riforma sanzioni).

Da qui, ad esempio, rispetto al superbonus, laddove l’agevolazioni sia relativa a lavori non effettuati o fatti solo in parte, attestati in maniera non veritiera, la sanzione può arrivare fino al 140%. Fatte salve le implicazioni in ambito penale sia per i crediti inesistenti che non spettanti. Anche in ambito penale vengono riviste le definizioni di credito non spettante o inesistente.

Anzi le definizioni previste in ambito penale sono poi prese in toto in ambito tributario.

Si ponga attenzione al fatto che le sanzioni amministrative più leggere si applicheranno alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024. Nei fatti non si applica il principio del Favor Rei. Pienamente riconosciuto invece in ambito penale.

Nel complesso ci saranno nuove regole e nuove sanzioni per i crediti fiscali.

Riassumendo

  • Il Governo ha approvato un decreto legislativo che riforma le sanzioni tributarie;
  • sono riformate anche le sanzioni e le definizioni per i crediti inesistenti o non spettanti;
  • per i crediti non spettanti la sanzione passa dal 30 al 25%.