Nel campo dei bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis o alla nota di variazione per correggere una fattura in acconto che non reca la dicitura specifica per il riferimento allo sconto in fattura. Allo stesso tempo però indica la strada per non perdere questa possibilità.

Il chiarimento arriva in un momento in cui il legislatore ha detto stop alla cessione del credito e sconto in fattura nei bonus casa. Lo ha deciso con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

Lo stesso decreto prevede comunque delle eccezioni.

Le due opzioni sono ancora ammesse solo per quei lavori per i quali il titolo abilitativo risulti presentato con data anteriore al 17 febbraio 2023. Per i lavori il edilizia libera lo sconto in fattura o cessione sono ancora ammessi solo per interventi iniziati prima del 17 febbraio 2023. Infine, se trattasi di interventi condominiali, le due strade sono ancora percorribili a condizione che anche le delibera di approvazione dei lavori risulti adottata prima del 17 febbraio 2023.

In tutti gli altri casi l’opzione non può essere più fatta e l’unica modalità di godimento del bonus resta quella della detrazione fiscale in dichiarazione redditi da spalmare su più anni d’imposta. Si tenga presente che da più parti si chiedono correttivi a questo provvedimento. Correttivi che potrebbero arrivare in fase di conversione in legge del decreto stesso.

Fattura senza dicitura sconto in fattura: il caso

L’Agenzia delle Entrate, ad ogni modo, nella Risposta n. 238 del 3 marzo 2023 ha affrontato il caso di un committente che aveva optato per lo sconto in fattura. Tuttavia, la fattura emessa dall’impresa come acconto non riportava la specifica dicitura dedicata a questa opzione. Il contribuente, dunque, ha chiesto ai rappresentanti del fisco se è possibile correggere la cosa con la c.d. remissione in bonis o con l’emissione di una nota di variazione che vada a correggere la fattura stessa.

L’amministrazione finanziaria nega entrambe le soluzioni. Ad esempio, dice NO alla nota di variazione in quanto questa è da ritenersi ammessa solo per correggere errori aventi ad oggetto l’imponibile o l’imposta (IVA).

Come rimediare all’omissione

Allo stesso tempo, tuttavia, l’Agenzia Entrate dice che è possibile rimediare all’omissione. Per farlo, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto (su cui calcolare lo sconto spettante) nonché l’importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto. Oltre ciò si chiede anche di integrare, con un documento extra-contabile, la fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

E’ altresì indispensabile che l’opzione per lo sconto in fattura risulti concordata contrattualmente tra le parti e che il contratto di appalto stipulato disciplini le modalità di fatturazione delle somme corrisposte. Quindi, il contratto stesso deve prevedere il pagamento in acconto (con relativa fattura) e saldo (con relativa fatturazione).

Per completezza informativa vogliamo ricordiamo anche che la remissione in bonis è ammessa ma solo con riferimento all’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito. Fare la remissione significa inviare la comunicazione oltre il termine ordinario ma entro il termine di scadenza previsto per la prima dichiarazione redditi utile che si presenta. Occorre altresì pagare una sanzione di 250 euro.