In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sullo sconto in fattura 75%.

“Nella prossima settimana l’immobile unifamiliare in cui vivo con la mia famiglia sarà oggetto di lavori. Il primo intervento sarò quello di sostituzione degli infissi. A tal fine il venditore mi ha accordato lo sconto in fattura al 75%. Detto ciò, vorrei ristrutturare anche il bagno, tuttavia ho un dubbio sulla spettanza dello sconto in fattura. Posto che il limite di spesa annuale è  pari a 50.000 euro. Laddove quest’ultimi lavori dovessero iniziare nel 2024 potrò contare su un limite di spesa autonomo o dovrò tenere conto di quanto speso nel 2023? In sostanza nella situazione appena descritta potrebbe configurarsi una “prosecuzione di lavori” con unico limite di spesa a disposizione?”

Lo sconto in fattura al 75% per le barriere architettoniche

Gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche con sconto in fattura e cessione del credito, sono disciplinati dall’art.

119-ter del DL 34/2020.

L’agevolazione spetta al 75% su una spesa massima non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Dunque, questi sono i limiti di spesa annui anche per lo sconto in fattura 75%.

Sconto in fattura 75%. I lavori agevolabili

Rientrano tra gli interventi agevolati al 75%:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale e ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4);
    ecc.

Per essere agevolati, tali lavori devono rispettare i requisiti di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.

236, in materia di: prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Danno diritto all’agevolazione anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Sconto in fattura 75%. Cosa si intende per intervento autonomo?

In merito al quesito su esposto, come detto il limite di spesa per le unifamiliari è pari a 50.000 euro.

Detto ciò, il limite di spesa citato:

  • è annuale;
  • si riferisce al singolo immobile e va riferito anche alle pertinenze, anche se accatastate separatamente (gli interventi effettuati sulle pertinenze, infatti, non hanno un limite di spesa autonomo);
  • nel caso in cui la “ristrutturazione” sia la prosecuzione dello stesso intervento che si protrae per più annualità, il limite da rispettare deve tenere conto delle spese utilizzate a tale scopo negli anni precedenti.

Tuttavia, tale ultima limitazione non vale (vedi circolare n°19/e 2020) in caso di interventi autonomi. Ossia non di semplice prosecuzione. Fermo restando che per gli interventi, anche autonomi, effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve comunque essere rispettato l’unico limite di spesa annuale ammissibile (50.000 euro).

Dunque con lavori effettuati nell’anno N (ad esempio sostituzione infissi), nell’anno N+1, per un altro intervento agevolato (ristrutturazione bagno), si avrà un ulteriore limite di spesa pari a 50.000 euro. Ciò a condizione che sia certificata l’autonomia del nuovo intervento tramite la documentazione richiesta dalla normativa edilizia in vigore.

A tal proposito:

L’autonoma configurabilità dell’intervento, infatti, è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, se richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, come la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori (cfr risposta 3.2, circolare n. 17/E del 2015).

Nei fatti, per quanto riguarda gli interventi in edilizia libera potrebbero essere sufficienti due distinte dichiarazioni sostitutive d’atto notorio che dovranno attestare la data di inizio dei lavori.

A tal fine però, sarebbero necessari opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Riassumendo…

  • Lo sconto in fattura al 75% può essere applicato dal fornitore anche per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per gli immobili unifamiliari il limite di spesa è pari a 50.000 euro, limite annuale.
  • in caso di effettuazione dell’intervento a cavallo d’anno, il limite di spesa è sempre pari a 50.000 euro.