In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sullo sconto in fattura 75%.

“Buongiorno, ho intenzione di sostituire gli infissi dell’immobile in cui vivo sfruttando lo sconto in fattura al 75%. A tal fine mi sono recato presso un rivenditore che mi ha fornito un preventivo dei lavori. Lo stesso mi ha riferito che lo sconto effettivamente applicato si aggira intorno al 60%, perché la rimanente parte (15%) è assorbita dalle commissioni applicate dalla banca che accorderà la successiva cessione del credito. In sostanza è il cliente a pagare le spese di cessione del credito.

Quanto mi ha riferito il rivenditore è corretto?” 

Lo sconto in fattura al 75%

Tra i pochi interventi rispetto ai quali è ancora ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura ci sono quelli finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, in base alle indicazioni di cui alla circolare n°23/2022, rientrano tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale e ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

Si ponga attenzione al fatto che l’agevolazione al 75% è riconosciuta solo se i lavori effettuati rispettano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.  235.

Lo sconto in fattura e cessione del credito 75% possono essere sfruttati da:  persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, genti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Stessa cosa dicasi per le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Sconto in fattura 75%. Molte volte si scende al 60%

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito esposto in premessa.

Potrebbe accadere che l’impresa intenda ribaltare i costi della successiva cessione del credito da sconto in fattura 75% con Iva direttamente in capo al cliente. Ciò non è vietato per legge, anche se il contribuente non è costretto ad accettare.

In particolare, il riaddebito del costo della cessione da parte dell’impresa o del professionista ai propri clienti dovrà comunque essere indicato separatamente in fattura, con applicazione dell’aliquota Iva prevista per il corrispettivo legato ai lavori ( o alla prestazione) effettuati (vedi risposta n°243/2022).

In base alle indicazioni di cui alla circolare n° 24/E 2020 cessione del credito,  gli oneri finanziari non sono citati tra gli ulteriori costi detraibili. La circolare faceva riferimento al Superbonus, ma noi di Investire Oggi riteniamo che la stessa indicazione possa valere per lo sconto in fattura 75%.

Essendo che si tratta di un costo non detraibile, lo stesso non può essere computato ai fini dello sconto in fattura. Da qui, il vantaggio fiscale che il cliente ottiene dal riconoscimento dello sconto in fattura, viene in parte assorbito dall’addebito in capo allo stesso degli oneri finanziati legati alla successiva cessione del credito dall’impresa  alla banca (o verso altro soggetto).

Ecco perché il rivenditore a cui si è rivolto il nostro lettore ha affermato che lo sconto in fattura non è proprio al 75% ma scenderà di una percentuale probabilmente pari alle commissioni pagate dall’impresa alla banca per cedere il credito.

Riassumendo…

  • I lavori di eliminazione delle barriere architettoniche sono agevolati con lo sconto in fattura al 75%;
  • l’impresa può ribaltare in capo al cliente i costi della successiva cessione del credito alla banca;
  • ciò non è vietato per legge, anche se il contribuente non è costretto ad accettare;
  • in tal modo lo sconto effettivo applicato in fattura si riduce.