Sconto in fattura o cessione del credito sono le modalità più diffuse attraverso le quali i contribuenti possono beneficiare dei vari bonus edilizi. La detrazione in dichiarazione dei redditi rimane l’alternativa residuale rispetto alle altre due sopra citate.

Rimanendo sullo sconto in fattura, cosa succede se una volta che il contribuente ha ottenuto lo sconto, l’impresa dovesse fallire?

Sconto in fattura o cessione del credito

In alternativa alla detrazione indicata in dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare pe il c.

d. sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Le opzioni sono ammesse non solo per il superbonus 110 ma anche per le altre detrazioni edilizie. Si pensi al bonus facciate, al bonus ristrutturazione ecc. Con lo sconto in fattura, il contribuente può eseguire i lavori senza sostenere alcuna esborso. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e dei requisiti richiesti dalla norma di riferimento. L’impresa che applica lo sconto in fattura, ottiene un credito del 110% rispetto all’ammontare dei lavori effettuati. Tale credito può essere monetizzato grazie alla cessione in favore di soggetti terzi. Comprese, banche, assicurazioni e altri soggetti.

Anche se non hanno nulla a che vedere con il rapporto che ha generato la detrazione iniziale.

Cosa succede se l’azienda fallisce?

Una volta ottenuto lo sconto in fattura, potrebbe accadere che l’impresa che ha applicato lo sconto fallisca.

Cosa succede in questi casi?

Analizzando la situazione lato contribuente, una volta che lo sconto in fattura si è perfezionato, con la relativa emissione della fattura, il contribuente non è interessato dalle vicende riconducibili all’impresa che lo ha applicato nel rispetto di tutte le norme previste dal legislatore.

Difatti, un’eventuale procedura fallimentare non ha alcun effetto in capo al contribuente.

Il rapporto contribuente-impresa è da intendersi cristallizzato.

In caso di fallimento, il credito ceduto o ancora da cedere, concorrerà al c.

d attivo fallimentare. Oggetto di riparto in favore dei creditori dell’impresa. A seconda della qualifica del credito vantato.