Prodotto e profitto da sconto in fattura possono essere entrambi oggetto di sequestro; dunque il sequestro può scattare non solo per il credito d’imposta frutto dell’indebita applicazione dello sconto ma anche per l’introito acquisito con la cessione dello stesso.

Si arriva a questa conclusione sulla base della sentenza, Corte di Cassazione, n° 37138, depositata in data 12 settembre.

Dunque, dopo le cinque sentenze sulla cessione del credito, arriva un’altra cattiva notizia per coloro i quali hanno approfittato delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, inventando lavori nella realtà inesistenti ( o comunque irregolari) che gli hanno permesso di ottenere indebiti profitti.

Lo sconto in fattura. Un cenno

Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono state le grandi novità che hanno caratterizzato dapprima il superbonus e poi anche gli altri bonus edilizi.

L’idea di ristrutturare la propria casa senza pagare un euro, o quasi, ha attirato l’attenzione di molti. Non solo privati ma anche imprese e professionisti. Nel periodo iniziale di vigenza del superbonus sono nate tantissime imprese che hanno fiutato l’affare. I soldi ce li mette lo Stato. Grazie allo sconto in fattura, l’impresa esegue i lavori e in cambio rileva il beneficio fiscale che sarebbe spettato al possessore della casa oggetto di intervento. Il benefico fiscale sotto forma di credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione per pagare imposte e contributi oppure essere ceduto a terzi. Comprese le banche ed altri intermediari finanziari. In tale ultimo caso, l’impresa monetizza i lavori effettuati ed ottiene la liquidità necessaria per portate avanti la propri attività.

Anche all’impresa conviene acquistare crediti edilizi.

Detto ciò, molte imprese e non solo hanno approfittato della situazione, mettendo in atto delle varie e proprie frodi, creando crediti fiscali da lavori mai effettuati, sfruttando dati anagrafici di cittadini allo scuro da tutto.

Con l’appoggio di professionisti senza scrupoli, che hanno apposto asseverazioni e visti pur in assenza dei presupposti previsti per legge.

Sconto in fattura e credito inesistente. Sì al doppio sequestro (Sentenza Cassazione 37138)

L’indebita frazione dei bonus edilizi può avere anche delle conseguenze penali.

Infatti, l’art.316-ter del c.p. prevede quanto segue:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, (1-bis) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Proprio in tale contesto si inserisce la sentenza, Corte di Cassazione, n° 37138, depositata in data 12 settembre e avente ad oggetto l’indebita percezione di crediti fiscali in applicazione dello sconto in fattura.

Secondo la Cassazione, prodotto e profitto da sconto in fattura possono essere entrambi oggetto di sequestro; dunque il sequestro può scattare non solo per il credito d’imposta frutto dell’illecita applicazione dello sconto,  ma anche per l’introito acquisito con la cessione dello stesso.

Il prodotto è legato direttamente al “crimine” posto in essere; il profitto invece all’accrescimento del patrimonio derivante dallo stesso ( Cass. SS.UU. n. 31617/2015).

Il profitto è ottenuto tramite l’acquisizione, la creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica. Nel caso specifico il profitto è rappresentato dalla cessione del credito.

Riassumendo…

  • Prodotto e profitto da sconto in fattura possono essere entrambi oggetto di sequestro;
  • il sequestro può riguardare non solo il credito d’imposta frutto dell’applicazione dello sconto ma anche l’introito acquisito con la cessione del credito collegato allo sconto;
  • nel complesso, l’impresa può subire un doppio sequestro.