In Redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sullo sconto in fattura al 75% (parziale) ma che riguarda comunque tutti i lavori rispetto ai quali è ancora possibile l’opzione di sconto in fattura e cessione del credito.

Buongiorno, a breve effettuerò dei lavori di ristrutturazione di un immobile di mia proprietà; in particolare il primo intervento riguarderà il rifacimento del bagno. Detto ciò, l’impresa che eseguirà i lavori mi accorderà solo uno sconto parziale del 30%, rispetto al 75% pieno previsto per i lavori di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. Detto ciò, rispetto all’agevolazione residua, sconto teoricamente spettante meno sconto applicato, potrò usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi? 

Lo sconto in fattura al 75%

Gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche sono tra i pochi rispetto ai quali è ancora ammessa l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Diversi sono i lavori rispetto ai quali si può sfruttare l’agevolazione al 75%.

Ad esempio, rientrano tra gli interventi ammessi al bonus 75%:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • il rifacimento di scale e ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4);
  • ecc.

Attenzione, per essere agevolati gli interventi effettuati devono rispettare i requisiti di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

Sui limiti di spesa, l’agevolazione spetta al 75% su una spesa massima non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Si tratta di limiti di spesa annuali, facendo però attenzione al concetto di intervento autonomo con sconto al 75%.

Sconto in fattura parziale e possibile detrazione residua

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo al quesito su esposto.

La questione verte sulla possibilità che:

  • l’impresa applichi uno sconto parziale rispetto al 75% massimo che la legge gli consentirebbe di applicare;
  • il contribuente sulla parte di sconto non applicato dall’impresa, detragga la relativa spesa.

Ebbene, per rispondere al nostro lettore, ci viene in aiuto la circolare n° 24/E 2020 sui bonus edilizi.

In tale documento di prassi sono state riportate alcune ipotesi operative di applicazione dello sconto in fattura. Ad esempio:

  • nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro;
  • nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.

Ciò comporta in sostanza, continua l’Agenzia nella circolare, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tali chiarimenti sono stati rilasciati in riferimento al superbonus 110, ma noi di Investire Oggi riteniamo che possano essere estesi anche al bonus 75%.

Dunque via libera alla combinazione tra sconto in fattura parziale e detrazione (o cessione del credito).

Riassumendo…

  • Per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche è ancora ammesso lo sconto in fattura;
  • l’impresa può applicare uno sconto parziale rispetto al 75% massimo che la legge gli consentirebbe di applicare;
  • il contribuente sulla parte di sconto non applicato dall’impresa può detrarre la relativa spesa.