In materia di sconto in fattura superbonus (e altri bonus edilizi) ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa e della relativa percentuale agevolativa, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente al giorno di effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).

Sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo S.d.I. entro 12 giorni. Naturalmente devono ricorrere gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in materia di sconto in fattura superbonus.

Nei fatti, per una fattura emessa tramite S.d.I. nel 2024, comunque nei 12 giorni dall’operazione di fine dicembre, il contribuente persona fisica ha diritto al 110 pieno e non al 70%.

Dunque non rileva la data di trasmissione della fattura allo S.d.I. come si poteva dedurre dalle stringate indicazioni finora date dal Fisco ma la data dell’operazione.

Fermo restando che la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dalla sua effettuazione.

Si tratta di un chiarimento che arriva in forte ritardo considerando che in molti con fattura inviata nei primi giorni del 2024 dando rilevanza alla data di trasmissione allo s.d.i hanno rinviato la comunicazione di sconto al prossimo anno. Scendendo dal 110% al 70%. Invece c’erano tutte le condizioni per non perdere lo sconto 2023 al 110%.

Lo sconto in fattura superbonus

Le spese agevolate con i vari bonus edilizi possono essere imputate a uno specifico anno sulla base di diversi criteri. Per le imprese vale il principio di competenza, per le persone fisiche il principio di cassa; dunque per tali ultimi soggetti rileva l’anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata.

Tale concetto è stato ribadito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E:

per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.» (così la risposta n. 1, pubblicata il 5 gennaio 2024).

Rileva la data di emissione della fattura

Dunque, se c’è lo sconto integrale, non essendo possibile individuare un momento in cui è avvenuta il pagamento (non c’è un effettivo esborso) si da rilievo alla data di emissione della fattura. Salvo quanto meglio preciseremo a breve.

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ”Data” della sezione ”DatiGenerali” del file della fattura elettronica. In ipotesi di scarto della fattura da parte dello S.d.I, la stessa si considera non emessa.

Tuttavia, si può ovviare allo scarto e la fattura comunque si considera emessa nei termini di legge laddove  il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. In tale ipotesi la fattura inviata nei cinque giorni dalla notifica di scarto dovrà riportare la data e il numero di quella originariamente scartata. 

La data di trasmissione e la data di effettuazione dell’operazione

A questo detto fin qui devono aggiungersi le ulteriori indicazioni fornite sempre dal Fisco con la circolare n°14/e 2019.

In tale sede è stato ribadito che in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta ”trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo ”Data” della sezione ”Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di ”emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [ora 12, ndr.] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.».».

Sconto in fattura superbonus. Con fattura entro il 12 gennaio 2024 si prende il 110 pieno (risposta ADE)

Ora bisogna coordinare tutte queste indicazioni ai fini della corretta applicazione dello sconto in fattura superbonus.

Da qui, in base alle indicazioni contenuta nella risposta n°103 del 13 maggio sullo sconto in fattura superbonus, è corretto affermare che, laddove la data di emissione della fattura non coincida con quella di effettuazione dell’operazione (momento di pagamento dei servizi anche tramite riconoscimento dello sconto), ma la  trasmissione della fattura allo S.d.I. avvenga comunque nei 12 gg successivi all’effettuazione dell’operazione (o nei 5 gg dallo scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

In tal modo non si rischia di mettere la fattura elettronica in ritardo.

Si tratta di indicazione molto importanti soprattutto se si considera che fino al 31 dicembre il superbonus era pari al 110%, mentre dal 2024 è sceso al 70%.

Da qui, in ipotesi di sconto in fattura per capire se è stata rispettare la scadenza del 31 dicembre si deve verificare che:

  • la data di effettuazione dell’operazione indicata in fattura sia al massimo 31 dicembre 2023;
  • la fattura sia stata trasmessa allo S.d.I. entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (pagamento, anche tramite sconto).

Conclusioni

Tale apertura vale anche in ipotesi di scarto della fattura.

Infatti,  laddove la fattura elettronica recante lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata al SdI il 30 dicembre 2023 e, a seguito di avvenuto scarto, nuovamente inviata nei cinque giorni successivi, la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023.

Nei fatti il contribuente avrà diritto al 110 pieno.

Si tratta di chiarimenti molto importanti posto che fino a oggi si era data rilevanza alla data di trasmissione della fattura allo S.d.I. E non alla data di effettuazione dell’operazione. Quest’ultima è quella da verificare per avere diritto al superbonus 110 pieno. Sempreché, però, la fattura sia stata poi emessa nei termini di legge.

A ogni modo, l’intervento del Fisco non è stato per niente tempestivo; infatti le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2023 sono scadute il 4 aprile. Chi ha considerato rilevante la data di emissione della fattura e non quella dell’operazione (pagamento, anche tramite sconto), ha rimandato la comunicazione al 2025.

Come si potrà rimediare ora posto che da quest’anno il contribuente non può rimediare con la remissione in bonis?

A questo punto si aspettano nuovi chiarimenti da parte del Fisco. E soprattutto buone notizie dalla conversione in legge del DL 39. Infatti, si sta discutendo sulla possibilità riammettere la chance di remissione in bonis.

Riassumendo…

  • Per lo sconto in fattura superbonus 110 rileva il pagamento anche tramite sconto entro il 31 dicembre;
  • fa fede la data di effettuazione dell’operazione indicata fattura;
  • Sempreché la fattura sia stata emessa in termini di legge.