L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova risposta sullo sconto in fattura superbonus, l’intervento va a chiarire nuovamente la validità delle fatture con data operazione entro il 31 dicembre e con sconto in fattura integrale. La data di fine anno è una scadenza cruciale che permette ai condomini di prendere il 110 pieno se la fattura è stata correttamente trasmessa all’Agenzia delle entrate entro i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Sempre se si è in possesso dell’asseverazione dei lavori.

Sono diverse gli interpelli sull’argomento che stanno arrivando all’Agenzia delle entrate, una fattura errata potrebbe far saltare il superbonus 110 con il rischio di dover metterci di tasca la differenza tra il 70%, aliquota applicabile ai lavori superbonus 2024 e il 100% ossia il totale lavori.

Il meccanismo da rispettare è chiaro la fattura deve essere validamente trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione avvenuta entro fine 2023. Se viene scartata ci sono cinque giorni di tempo per rinviarla. Ma i dodici 12 giorni devono essere sempre rispettati.

Lo sconto in fattura superbonus

Sconto in fattura e cessione del credito sono state la rivoluzione per i bonus edilizi in precedenza ancorati al meccanismo della detrazione in dichiarazione dei redditi. Infatti, si tratta di due opzioni che consentono al contribuente di non togliere soldi di tasca propria per ristrutturare casa o comunque di recuperarli cedendo il credito maturato nei confronti dello Stato. Infatti, sia in ipotesi di sconto sia in ipotesi di cessione è sempre lo Stato a metterci i soldi. Ecco perché si parla sempre di buco di bilancio creato dal 110.

Fino al 31 dicembre 2023 era possibile prendere lo sconto in fattura superbonus al 110%. Ciò valeva per i lavori condominiali. Nei fatti, l’impresa faceva lavori per 100 e aveva diritto ad un credito di 110. Questo credito d’imposta può essere utilizzato per pagare imposte e contributi oppure ceduto a privati o ad altri soggetti comprese banche e assicurazioni.

La data del 31 dicembre era cruciale per prendere il 110, a tale data serviva che l’impresa e il professionista che ha seguito i lavori avessero emesso una fattura valida dalla quale risultasse l’applicazione del sconto in fattura. Alla stessa data servivano le asseverazioni sui lavori effettuati.

Sconto in fattura superbonus. La verifica dei 12 giorni (nuova risposta Agenzia delle entrate)

L’Agenzia delle entrate con la risposta n° 146 sul superbonus è tornata sulla verifica della corretta applicazione dello sconto in fattura.

Si deve partire dall’assunto in base al quale

ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura, applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione. Ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto. Sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972. Dunque, entro 12 giorni, e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

Nel caso specifico analizzato dall’Agenzia delle entrate la ditta fornitrice ha emesso, il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’IVA in rivalsa.

Inoltre, per rimediare all’errore le successive note di debito prodotte per ”rettificare” le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, ”emesse” il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione. Ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Sulla base della ricostruzione fatta finora,  secondo l’Agenzia delle entrate:

Stante quanto sopra ­ tralasciando il trattamento sanzionatorio delle violazioni commesse dalla ditta fornitrice (errata fatturazione senza esercizio della rivalsa, errata liquidazione periodica/annuale dell’IVA, documentazione della medesima operazione con più fatture), che non è oggetto dell’istanza, non essendo peraltro riferibile direttamente all’istante ­ considerato che le note di debito (rectius fatture) corrette sono state inviate al SdI, e quindi emesse, il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%).

Nei fatti, con fatture errate e corrette grazie al ravvedimento operoso oltre il termine del 31 dicembre nonché oltre i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione non si ha diritto al 110 pieno. L’aliquota scenderà al 70 perché le spese 2024 sono agevolate in questa percentuale. Sempre se sono rispettare tutti i requisiti previsti ai fini dello sconto in fattura superbonus.

Il ravvedimento dunque permette si di rimediare agli errori di fatturazione commessi ma non di retrodatare le fatture al 31 dicembre. Nei fatti il 110 è comunque compromesso.

Riassumendo…

  • Per prendere lo sconto in fattura superbonus serve una fattura trasmessa allo S.d.I entro 12 giorni dall’operazione ossia dal pagamento;
  • la data dell’operazione deve essere antecedente al 2024;
  • in tal modo il contribuente prende il 110 pieno.