Cosa fare una volta che ci è stata notificata una cartella esattoriale che riteniamo di non dover pagare?

Gli strumenti a disposizione del contribuente sono diversi ma la scelta per uno per un altro di essi deve essere effettuata in funzione della situazione specifica in cui lo stesso contribuente può trovarsi.

Partiamo col dire che è possibile ricorrere alla richiesta di: sgravio della cartella, annullamento o rimborso.

Vediamo nello specifico come funziona ognuno degli strumenti citati.

La richiesta di sgravio della cartella

Con lo sgravio il contribuente ottiene l’annullamento del debito riportato nella cartella esattoriale.

Per ottenere lo sgravio il contribuente deve rivolgersi non all’ADER ma all’ente che ha trasmesso il ruolo. Per fare un esempio; se abbiamo ricevuto una cartella relativa all’Irpef dovremo rivolgerci direttamente all’Agenzia delle entrate.

Dunque, presenteremo una richiesta di autotutela.

Con l’autotutela chiedi all’ente di correggere il proprio errore. Se l’ente annullerà in tutto o in parte il debito, invierà all’Agenzia lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito. L’Agenzia in questo modo cancellerà quel tributo dalla cartella (fonte portale ADER).

In caso contrario, ossia mancato annullamento del debito,  l’ADER proseguirà con la sua attività di riscossione.

Si ponga attenzione al fatto che non c’è un termine entro il quale presentare istanza di autotutela, ma la sua presentazione, gratuita,  non sospende i termini per presentare ricorso contro la cartella. Inoltre l’ente creditore non è obbligato a rispondere. A ogni modo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rappresenta un altro strumento nelle mani del contribuente, seppur più oneroso sia in termini di tempistiche che di costi.

La sospensione legale delle riscossione

Un altro strumento che può sfruttare il contribuente è la sospensione legale della riscossione.

È possibile presentare la domanda (modulo SL1) se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione: quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori); i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.

La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui Agenzia delle entrate-Riscossione ha notificato la cartella o gli altri atti della riscossione.

Il rimborso

Infine arriviamo al rimborso.

Possono verificarsi due distinti casi:

  1. versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto, in tale caso per le somme superiori a 50 euro, l’ADER notifica una comunicazione di rimborso. Il contribuente potrà recarsi allo sportello indicato per ritirare le somme se l’importo non eccede 5.000,00 euro oppure il rimborso può essere accreditato con bonifico.
  2. pagamento della cartella poi annullata in autotutela, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invita il contribuente a ritirare il rimborso allo sportello (per importi fino a 5.000,00 euro) o a comunicare le coordinate bancarie per riceverlo tramite bonifico.

Riassumendo…

  • Una volta ricevuta la cartella esattoriale, il contribuente ha a sua disposizione una serie di strumenti per ottenere l’annullamento del debito;
  • sgravio, sospensione legale, rimborso, sono i principali strumenti a cui è è possibile ricorrere per far valere le proprie ragioni;
  • la scelta da effettuare dipende dalla situazione specifica in cui si trova il contribuente.