In redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sul ravvedimento operoso.

Un contribuente interessato dalla proroga dei versamenti dei soggetti ISA, non è riuscito a versare né al 20 luglio né al 31 luglio. Detto ciò, considerando che entro fine ottobre potrebbe avere la liquidità necessaria per pagare saldo e acconto, vorrebbe sapere, ipotizzando un ravvedimento al 31 ottobre, se la data di riferimento per il calcolo del ravvedimento operoso ossia per individuare l’abbattimento da applicare alla sanzione per omesso versamento sia il 20 luglio o il 31 luglio.

Prima di dare una risposta al nostro lettore, è utile richiamare le disposizioni di proroga di cui al DL 51/2023.

La proroga del versamento delle imposte per i soggetti ISA

La proroga delle imposte per i soggetti ISA, è stata prevista dai commi 3-sexies e 3-septies dell’art.4 del DL 51/2023.

Tali soggetti hanno potuto versare le imposte al 20 luglio senza maggiorazione o entro il 31 luglio, con una maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% da calcolare in ragione di giorno. A titolo di interesse corrispettivo.

Nel complesso, la proroga ha riguardato:

  • coloro i quali esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi li applichino o meno;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni di proroga in parola riguardano altresì i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Soggetti ISA e privati. Da quando decorre il ravvedimento?

Fatta tale doverosa ricostruzione, eccoci al quesito esposto su in premessa.

Quesito rispetto al quale torna utile la circolare Agenzia delle entrate n° 27/e 2013.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come:

In merito all’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (16 giugno o 16 luglio).Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno.

Dunque, rapportando le indicazioni dell’Agenzia alle scadenze di quest’anno, è coretto affermare che ai fini del decorso del ravvedimento si considera il termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (per quest’anno 20 luglio o 31 luglio).

Ad esempio, ipotizzando che il contribuente verserà tutto al 31 ottobre, il Dies a quo dal quale fare decorrere i termini per il ravvedimento e dal quale dipenderanno le riduzioni rispetto alle sanzioni piene, coincide con la data del 20 luglio. E’ anche possibile rimandare i versamenti al 21 agosto con una piccola sanzione.

Riassumendo…

  • I soggetti ISA potevano sfruttare la proroga per il pagamento delle imposte al 20 luglio;
  • il versamento poteva essere effettuato entro il 31 luglio, con una maggiorazione delle somme da versare dello 0,40%. Da calcolare in ragione di giorno, a titolo di interesse corrispettivo;
  • il dies a quo, dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, coincide con la data scelta dal contribuente per effettuare il versamento oggetto di correzione.