In redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito sulla proroga dei versamenti prevista dal DL 51/2023 in favore dei soggetti ISA.

Buongiorno, svolgo la mia attività di agente di commercio in regime forfettario. So con certezza che non riuscirò ad effettuare il versamento delle imposte entro il 31 luglio. Detto ciò, mi chiedevo in che modo posso ravvedermi. Ipotizzando di effettuare i versamenti entro il 21 agosto, qual è la sanzione che dovrò pagare?

La proroga dei versamenti per i soggetti ISA

I commi 3-sexies e 3-septies dell’art.

4 del DL 51/2023 hanno previsto la proroga dal 30 giugno al 20 luglio dei versamenti, saldo e acconto delle imposte per i soggetti ISA.

Per la precisione, la proroga al 20 luglio si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi li applichino o meno;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La proroga vale anche per i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Dopo il 20 luglio, i versamenti oggetto di proroga, possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023. Maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Soggetti ISA. Come rimandare i versamenti al 21 agosto con una piccola sanzione

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito esposto in premessa.

Il contribuente che non ha versato né al 20 luglio né entro il 31 luglio, può ricorrere al ravvedimento operoso.

In particolare, applicando il ravvedimento operoso, chi si ravvede entro due settimane paga una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Oltre il 14° giorno, invece, le sanzioni da applicare all’imposta non versata sono pari a:

  • 1,5%, se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto;
  • 1,67 %, laddove la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto;
  • 3,75%, se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno d’imposta 2022;
  • 4,29%, laddove la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno d’imposta 2023;
  • 5%, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione  riferita all’anno d’imposta 2023;
  • 6%, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Da qui, nel caso specifico del nostro lettore, lo stesso potrà versare saldo e acconto in ravvedimento operoso al 21 agosto.  In tale caso potrà rimandare il pagamento a tale data, applicando la sanzione dell’1,67% (SANZIONE (1/9 x 15% = 1,67%) e versando gli interessi al tasso legale del 5%, con decorrenza 20 luglio.

Riassumendo…

  • I soggetti ISA hanno beneficiato della proroga delle imposte al 20 luglio o al 31 luglio con maggiorazione;
  • dopo tali scadenze, il contribuente può pagare in ravvedimento operoso;
  • ad esempio, versando al 21 agosto, il contribuente paga una sanzione dell’1,67%.