Trova conferma, con la conversione in legge del decreto Sostegni, la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.

La misura è contenuta nell’art. 22-bis del decreto Sostegni, nella sua definitiva versione convertita in legge. Si tratta di una grande vittoria per la categoria (consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) che con tale norma vedono tutelarsi in caso di impedimento, causa Covid-19, nell’eseguire gli adempimenti dei clienti.

Professionisti: sospensione degli adempimenti causa Covid-19

La novità prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge di conversione del decreto Sostegni, per il professionista incaricato dal cliente, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

  • non comporta decadenza
  • non costituisce inadempimento
  • non produce effetti nei confronti del professionista stesso e del suo cliente.

Come detto, l’impedimento per il professionista ad eseguire l’adempimento del cliente che lo ha incaricato, deve essere dovuto a “motivi connessi all’infezione da Covid-19”. Si tratta, in particolare di:

  • ricovero in ospedale causa Covid
  • permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
  • nella quarantena con sorveglianza attiva.

Sospensione adempimenti professionisti per Covid-19: le condizioni per averla

La sospensione dei termini per adempiere, si applica dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione.

Al fine di individuare la data di cessazione si tiene conto:

  • in caso di ricovero, della data di dimissione dalla struttura sanitaria
  • della data di conclusione della permanenza, in caso di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
  • nell’ipotesi di quarantena, della data di fine quarantena stessa.

L’applicazione del beneficio in commento è, comunque subordinata:

  • all’esistenza di un mandato professionale da parte del cliente verso il professionista riguardante l’adempimento oggetto di sospensione. Tale mandato deve avere data antecedente all’impedimento
  • al fatto che il professionista deve consegnare o inviare alla pubblica amministrazione interessata dall’adempimento (ad esempio Agenzia delle Entrate) il certificato medico (della struttura sanitaria o del medico curante) attestante la decorrenza dell’impedimento. L’invio deve essere eseguito per raccomandata o PEC. Entro 7 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.

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