Non solo rottamazione ma anche sospensione cartella esattoriale. Quando si riceve una cartella di pagamento non bisogna immediatamente allarmarsi e pagare il dovuto richiesto dall’Agenzia Entrate Riscossione. La prima cosa da fare è, infatti, capire se la richiesta è fondata. Altra domanda da farsi è se la richiesta può essere oggetto di prescrizione o di rottamazione.

Poter rottamare la cartella esattoriale significa poter godere della possibilità, concessa dal legislatore, di pagare solo l’imposta dovuta con azzeramento (totale o parziale) di sanzione ed interessi.

Non tutte le cartelle possono essere rottamate poiché lo stesso legislatore ne ha previsto diverse edizioni. L’ultima è la rottamazione-ter in chiusura il 5 dicembre 2022 e riguarda tutti coloro che avessero uno o più debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e sono stati ammessi alla sanatoria.

Con tutta probabilità il governo nella legge di bilancio 2023 (che potrebbe essere varata nel Consiglio dei Ministri di oggi 21 novembre 2022) ne prevede una quarta edizione. Queste le soluzioni a cui l’esecutivo starebbe pensando:

  • uno stralcio assoluto per i debiti iscritti a ruolo fino al 2015 e di importo fino a 1.000 euro
  • uno stralcio del 50% ed un saldo della rimanente parte per i debiti iscritti a ruolo di importo oltre 1.000 euro e fino a 3.000 euro
  • una rottamazione quater (quindi, pagamento della sola imposta con taglio totale o parziale di sanzione ed interessi) per debiti iscritti a ruolo di importo oltre i 3.000 euro.

Si può verificare con SPID se si potrà rientrare nella nuova sanatoria cartelle.

Cos’è la sospensione cartella esattoriale e quando si può fare

Uno strumento a disposizione dei cittadini, al di fuori della rottamazione, è la sospensione cartella esattoriale.

Chiedere la sospensione della cartella significa chiedere all’Agenzia Entrate Riscossione di sospendere la procedura di riscossione al fine di far verificare all’ente creditore (ad esempio Agenzia Entrate, INPS, ecc.) di verificare nuovamente la situazione per tener conto di informazioni e dati non presi in considerazione.

La sospensione cartella esattoriale non è automatica ma bisogna farne specifica richiesta. È ammessa se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Come fare domanda (la procedura)

La domanda di sospensione cartella esattoriale è da presentarsi all’Agenzia Entrate Riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa. La richiesta può essere fatta con una delle seguenti modalità:

L’Agenzia Entrate Riscossione, ricevuta la richiesta, la trasmette all’ente creditore il quale deve dare riscontro entro 220 giorni. In mancanza di riscontro il cittadino può ritenere la cartella annullata.

Laddove, invece, i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l’ente creditore informa del rigetto della domanda e l’Agenzia Entrate Riscossione riprendere l’attività di riscossione.

Da precisare è che la domanda di sospensione può avere ad oggetto solo la cartella esattoriale. Non riguarda, quindi, ad esempio l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia Entrate (ente creditore). In questo caso, l’eventuale richiesta di sgravio è da farsi direttamente all’Agenzia Entrate.