La sospensione delle cartelle esattoriali ossia dell’attività di riscossione fino al 31 agosto 2021 porta con se anche il blocco dei pignoramenti presso terzi.

La sospensione delle cartelle esattoriali: riscossione sospesa fino al 30 settembre

Il D.L. 99/2021, all’art.2 ha sospeso l’attività di riscossione fino al 31 agosto.

Nei fatti, fino al 31 agosto 2021 è sospesa l’attività di  notifica di nuove cartelle esattoriali, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine della sospensione.

Dunque stop a fermi amministrativi, pignoramenti , ipoteche ecc.

La sospensione al 30 settembre riguarda anche tutti i pagamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

La sospensione riguarda:

  • cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792 , della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre in unica soluzione.

Il blocco dei pignoramenti presso terzi

Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità. Da qui il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Fino al 31 agosto sono sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).