Il mese di agosto è quello della sospensione dei termini giudiziari (1° agosto – 31 agosto) e della sospensione de termini fiscali (1° agosto – 20 agosto), anche se quest’anno il tutto va incastrato con eventuali sospensioni disposte per via dell’emergenza Covid- 19.

La sospensione dei termini giudiziari è quella prevista a livello normativo dall’art. 1 della Legge n. 742 del 1969 come modificato dall’art. 16 del decreto – legge n. 132 del 2014, ai sensi del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Prima delle modifiche (ossia fino al 2014) la sospensione era prevista dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.

Le ferie “fiscali” sono, invece, disposte dall’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 (come modificato dall’art. 3-quater del decreto-legge n. 16/2012) in cui si stabilisce che “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme …che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Sospensione feriale di agosto per i termini giudiziari: come calcolare i giorni

Sono, dunque, 31 i giorni di ferie in ambito giudiziario, incluso il contenzioso tributario. Per 31 giorni, pertanto, si interrompe il decorso dei termini, ad esempio per la presentazione del ricorso o per il deposito di un atto. Nel dettaglio vi rientrano i termini per: la presentazione del ricorso; per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente; la presentazione del ricorso in appello; depositare documenti e memorie illustrative; depositare brevi repliche e riassumere in giudizio; procedimento di reclamo/mediazione.

Si ricorda, inoltre, che la sospensione vige anche per gli atti di fusione, e per gli altri atti per la cui iscrizione al Registro imprese sono previsti termini analoghi a quelli dell’atto di fusione (scissione, trasformazione eterogenea, istanza di cancellazione presentata in seguito ad approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione, ecc.).

Pertanto, i termini per il deposito al Registro Imprese degli atti sopra riportati devono essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione feriale.

Proprio in merito al calcolo dei giorni, in applicazione della norma richiamata in premessa, possono aversi due ipotesi, ossia:

  • il decorso del termine comincia durante il periodo di sospensione;
  • il termine comincia a decorrere prima del periodo di sospensione.

Nel primo caso, la disposizione normativa stabilisce che “Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Quindi, se ad esempio il contribuente riceve notifica di avviso di accertamento il giorno 8 agosto 2020, il termine di 60 giorni per il ricorso inizierà a decorrere dal 1° settembre 2020.

Nell’ipotesi di cui al punto 2), invece, il decorso dei termini si interrompe per riprendere alla fine del periodo di sospensione. Dunque, ad esempio per un avviso di accertamento ricevuto il 1° luglio 2020, i termini per il ricorso (60 giorni) decorrono dal 1° luglio per interrompersi il 1° agosto e riprendere il 1° settembre (il termine ultimo per il ricorso, quindi, sarà il 30 settembre 2020).

Le ferie fiscali: quando si applica la sospensione?

Stand by anche per il fisco. Ma in questo caso le vacanze durano solo 20 giorni, visto che come detto in premessa la norma dispone che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme ricadenti nel periodo 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione.

Quindi, ad esempio, il versamento della liquidazione IVA riferito al mese di luglio e scadente il 17 agosto (16 agosto è domenica) potrà essere eseguito il 20 agosto senza alcuna maggiorazione o sanzione.

In realtà questa norma, quest’anno è in un certo senso annullata dall’altra disposizione di cui al DPCM del 27 giugno 2020 con cui è stata disposta la proroga (per i soggetti ISA) al 20 luglio 2020 (o 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) del saldo imposta 2019 e I° acconto 2020. Tali soggetti, se non hanno versato entro il 20 luglio, potranno farlo entro il 20 agosto ma in questo caso dovranno aggiungervi la maggiorazione dello 0,40%.  Ciò in quanto la disposizione della sospensione feriale 1° agosto – 20 agosto, trova applicazione solo laddove è in questo lasso di tempo che ricade il termine “ordinario” di scadenza del tributo.