Nella circolare n°3/E del 2022, l’Agenzia delle entrate ha individuato nello specifico i beneficiari della sospensione dei versamenti fiscali disposta dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Ecco i chiarimenti forniti.

La sospensione dei versamenti nel settore sportivo

La Legge di bilancio 2022, ha previsto la sospensione di alcuni versamenti fiscali in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
  • operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

La sospensione riguarda i versamenti con scadenza 1° gennaio 2022-30 aprile 2022 e afferenti:  ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;  l’Iva in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.

La sospensione riguarda anche i versamenti dell’imposte sui redditi.

Ripresa dei versamenti sospesi 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

I beneficiari della sospensione

Nella circolare n°3/E del 2022, l’Agenzia delle entrate ha individuato nello specifico i beneficiari della sospensione in parola.

Ebbene, possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento i soggetti ivi indicati che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione.