Spesso, quando si effettuano lavori in casa o risulta necessario far eseguire opere di ristrutturazione o sostituzione tubature, si dà per scontato di poter fruire di un’agevolazione IVA. Non è sempre così e non è sempre facile capire quale aliquota bisogna applicare per questo o quell’intervento.

Una lettrice ci chiede:

“Volevo porle questa domanda. Vivo in campagna in una casa isolata. Fino ad ora utilizzavo bombole di GPL, ho chiesto l’allacciamento alla rete pubblica del metano. L’idraulico che mi esegue il lavoro di certificazione delle tubature mi chiede con quale aliquota IVA deve fatturarmi, 10 o 20%? Trattasi di prima casa. In attesa di una sua gentile risposta Cordiali saluti Daniela Guerrieri”-

Occorre prestare attenzione al tipo di intervento da far eseguire.

La Redazione risponde alla signora Daniela riferendosi, in particolare, alla Circolare 15/E del 12 luglio 2018 con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui “beni finiti e significativi”.

Sostituzione tubature: IVA AL 10, 22 o 4%?

L’IVA da pagare su beni finiti e servizi è stata ridotta e varia in base agli interventi da effettuare:

Iva 4%: Nuova costruzione, prima casa, ampliamento e agevolazioni per disabili;

Iva 10%: Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;

Iva 22% – Opere di edilizia libera, opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria.

In base ai chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E del 12 luglio 2018, alla sostituzione della tubatura da GPL a metano per una prima casa rurale, considerando oltretutto l’efficientamento energetico, si applica l’IVA al 4%.

L’allacciamento alla rete pubblica del metano comporta lo scavo e la posa delle tubazioni necessarie a collegare l’immobile alla rete principale. Rientra negli interventi di manutenzione ordinaria (opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti).

DPR 633/72: IVA agevolata del 4%, a chi spetta

Per gli interventi di nuova costruzione, prima casa o ampliamento bisogna riferirsi al DPR 633/72.

In base a questo DPR sono soggette all’aliquota IVA del 4% le prestazioni di servivi relativi alla nuova costruzione (e completamento, inclusi lavori di miglioria, manutenzioni ordinarie e straordinarie) in riferimento alla Legge Tupini, tra cui rientrano case di abitazione (prima casa) e fabbricati rurali a destinazione abitativa (voce 24, parte II, tabella DPR 633/72).

Più in generale, l’IVA al 4% si riferisce a beni finiti come tubazioni, caldaie, cassette di scarico, radiatori, sifoname, ecc.