Spesso, al fine di curare problemi e dolori ossei, si tende a ricorrere all’ozonoterapia. Ci si chiede, quindi, se la relativa spesa sostenuta per la cura sia detraibile ai fini fiscali ed eventualmente a quali condizioni.

Facciamo chiarezza in questo articolo.

Cos’è l’ozonoterapia

Prendendo a prestito la definizione medica, l’ozonoterapia è una terapia a base di ozono (medicale) e ossigeno che produce una serie di benefici in grado di contrastare una vasta gamma di patologie.

E’ utilizzata in genere per la cura di ernia del disco, acne, flebiti, fibromialgia, infezioni, emorroidi, artrosi, cellulite, ulcere, ustioni, osteoporosi, ecc).

Grazie alle proprietà dell’ozono in associazione con quelle dell’ossigeno, l’ozonoterapia permette di migliorare in maniera significativa i sistemi di difesa dell’organismo contro l’azione dei radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare e dell’ossidazione dei tessuti.

La miscela di ozono medicale, infatti, favorisce la circolazione del plasma in tutti i tessuti e il conseguente rilascio dell’ossigeno consentendo di ottenere tutta una serie di benefici (dall’effetto analgesico a quello antinfiammatorio, dall’effetto battericida a quello immunomodulante).

Le condizioni per detrarre la spesa

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 3/E del 2016 e Circolare n. 7/E del 2021), le spese sostenute per l’ozonoterapia rientrano tra quelle sanitarie detraibili nella misura del 19%.

Ai fini della detrazione, tuttavia, è necessario che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:

  • deve esserci una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la terapia e la patologia da curare
  • la terapia deve essere espletata da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto riconducibili a trattamenti di natura sanitaria.

Ricordiamo, inoltre, che dalle spese sanitarie sostenute dal 2020, ai fini della detrazione fiscale del 19% è necessario che il pagamento sia fatto con strumenti tracciabili (bonifico, assegno, carte di credito, ecc.).

Non soggiacciono a tale regola l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture pubbliche o strutture private convenzionate con il SSN).

Ai fini della detrazione, occorre sempre conservare anche il documento fiscale che giustifica la spesa sostenuta (ricevuta fiscale o fattura).

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