Anche le spese universitarie sono inserite dall’Agenzia delle entrate nel 730 precompilato. Infatti le Università sono tenute a comunicare le spese di iscrizione pagate dagli studenti o dai propri genitori nel corso dell’anno. La comunicazione riguarda anche i relativi rimborsi. Naturalmente i rimborsi vanno a ridurre la spesa detraibile, posto che vale sempre il principio guida in base gli sconti fiscali in dichiarazione dei redditi si applicano solo alle spese che effettivamente rimangono a carico del contribuente.

Ecco perchè ad una spesa detratta per intero (sempre nei limiti previsti per quello specifico onere) seguita nell’anno successivo da un rimborso corrisponderà un reddito da assoggettare a tassazione.

Vediamo nello specifico quali sono le possibili anomalie che il contribuente il quale ricorre al 730 precompilato può trovarsi a fronteggiare con la gestione delle spese universitarie: sia con riferimento alle università pubbliche che a quelle private.

La detrazione per le spese universitarie

Prima di entrare nello specifico della questione è utile riprendere le regole alla base della detrazione delle spese universitarie.

La detrazione è ammessa nei limiti del 19% sempre se pagata tramite strumenti tracciati:

  • su tutta la spesa sostenuta se la frequenza riguarda Università statali;
  • entro i limiti di spesa individuati dal MIUR anno per anno per la frequenza delle Università private ( i limiti si applicano anche alle Università telematiche).

Nello specifico possono essere oggetto di detrazione:

  • le tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.
    2008 n. 87);
  • frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica.

Sono incluse tra le spese detraibili quelle sostenute per: ricongiunzione di carriera; iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena; frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale; trasferimenti di ateneo; passaggi di corso

In alcuni casi le spese universitarie sono detraibili con un doppio limite.

Spese universitarie nel 730 precompilato. Limiti, errori e rimedi

Per chi ricorre al 730 precompilato ci potrebbero essere dei problemi nella gestione delle spese universitarie.

Sul portale della precompilata, vedi le FAQ spese universitarie e 730, è specificato che:

  • le spese comunicate dalle Università statali sono riportate integralmente nella dichiarazione precompilata, al netto dei relativi rimborsi.
  • le spese sostenute presso le Università non statali (private) sono riportate in dichiarazione al netto rimborsi e sono già ricondotte nei limiti stabiliti ogni anno con decreto del MUR entro il 31 dicembre. I limiti sono determinati in base agli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali e variano a seconda di ciascuna area disciplinare di afferenza e della regione in cui ha sede il corso di studio.

Per l’anno 2023 i limiti di detraibilità delle Università private, sono individuati con decreto del MUR n. 1577 del 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2024 (i limiti di detraibilità sono stati modificati rispetto all’anno precedente).

Capitolo rimborsi

Come detto in apertura i rimborsi riducono la spesa detraibile.

Ecco perchè: i rimborsi riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti al 2023 sono esposti nella dichiarazione precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

Ciò dipende dal fatto che  il Fisco non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Questa precisazione fatta dall’Agenzia delle entrate è abbastanza discutibile. Posto che almeno da quando c’è la precompilata i dati sarebbero comunque rinvenibili in Anagrafe tributaria.

A ogni modo, se il contribuente aveva già tenuto conto del rimborso, potrà modificare il 730 precompilato:  riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.

La spesa è presente solo nel foglio informativo

Inoltre potrebbe accadere che la spesa comunicata dall’Università all’Agenzia delle entrate sia stata inserita solo nel foglio informativo che accompagna la precompilata. Ciò può essere dovuto al fatto che per le spese universitarie comunicate risultano rimborsi maggiori o uguali al totale delle spese.

In tale caso, il contribuente dovrà:

  • controllare la documentazione,
  • verificare l’importo detraibile ed
  • inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi.

Naturalmente il contribuente dovrà rispettare tutti i requisiti per detrarre la spesa.

Riassumendo.

  • Anche le spese universitarie sono presenti nel 730 precompilato;
  • le spese possono essere detratte al netto di eventuali rimborsi;
  • per le università private i limiti di detrazione sono fissati anno per anno;
  • può succedere che la spesa sia inserita solo nel foglio informativo.