Si ha diritto al bonus under 36 per le case acquistate all’asta? Come canta Raf con il brano Ti pretendo: “Stavolta a compromessi non scendo, sei l’unico diritto che ho, ti pretendo”. Ognuno persona ha dei doveri da rispettare e dei diritti da far valere.

A tal fine è necessario restare sempre informati, in modo tale da sapere cosa prevede la normativa vigente e le eventuali novità.

A tal proposito è giunto in redazione il quesito di un nostro lettore che ci chiede:

“Buongiorno, mi chiamo Mattia e ho 33 anni. Vorrei acquistare una casa all’asta e vi scrivo per chiedervi se in tal caso possa o meno beneficiare del bonus under 36. Grazie in anticipo per la risposta”.

Chi ha diritto alle agevolazioni prima casa under 36

Il bonus prima casa under 36 è pensato per coloro che hanno un Isee inferiore a 40 mila euro annui e un’età inferiore a 36 anni nel momento in cui viene stipulato l’atto di acquisto della prima casa.

I soggetti interessati possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In presenza di un acquisto soggetto a Iva, hanno diritto a un credito d’imposta con un importo pari a quello dell’IVA pagata. I finanziamenti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili residenziali sono esenti dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti.

Entrando nei dettagli l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare numero 14/E, ha fornito dei chiarimenti in merito a coloro che hanno stipulato il preliminare tra il 31 dicembre 2023 e il rogito tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024. Questi hanno diritto a un credito d’imposta che potrà essere utilizzato dal 2025.

Spetta il bonus under 36 anche per le case comprate all’asta?

Ma il bonus under 36 è riconosciuto anche per le abitazioni acquistate all’asta? Ebbene, in risposta al quesito del nostro lettore ricordiamo che attraverso la circolare prima citata viene precisato che quanto disposto dall’articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, del decreto Milleproroghe non viene applicato nel caso in cui:

“il contribuente acquisisca il diritto dell’immobile in virtù di un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, qualora il successivo decreto di trasferimento immobiliare sia emanato nel 2024. Ciò in quanto, dal tenore letterale del citato articolo 3, comma 12-terdecies, si evince che l’agevolazione fiscale in esame deve applicarsi in relazione ai contratti di compravendita conclusi entro il 31 dicembre 2024, a condizione che, entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il “contratto preliminare di acquisto” della casa di abitazione. Come noto, infatti, le norme fiscali agevolative devono intendersi di “stretta interpretazione” e, quindi, non suscettibili di “integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del dato normativo espresso”.

Il bonus casa under 36, quindi, si riconosce solamente a patto che entro il 31 dicembre 2023 si sia stipulato il contratto preliminare di acquisto.

Entro il 31 dicembre 2024, invece, deve essere stipulato il rogito. Nel caso in cui tali requisiti non sono rispettati non si ha diritto all’agevolazione che, pertanto, non potrà essere applicata. In caso di dubbi, comunque, si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un esperto del settore per ottenere maggiori informazioni in merito.