Doveva aprirsi tra qualche giorno (il 15 ottobre 2022) la seconda finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso al c.d. sporto bonus (comma 190 legge n. 234 del 2021)

L’apertura è stata, invece, anticipata al 1° ottobre 2022.

Ciò al fine di consentire ai destinatari del beneficio di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l’anno in corso (avviso Dipartimento dello Sport del 30 settembre 2022).

Stiamo parlando del credito d’imposta riconosciuto alle imprese a fronte di erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il bonus è pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo. E’, comunque, previsto un limite massimo di importo erogabile, stabilito nel 10 per mille dei ricavi 2021.

Sport bonus, scadenza domanda

Lo sport bonus non è automatico. Per averlo, l’impresa interessata deve presentare apposita domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.

Per l’edizione 2022 previste due finestre temporali per la richiesta. In dettaglio:

  • prima finestra – apertura 30 maggio 2022
  • seconda finestra – apertura 15 ottobre 2022 (anticipata al 1° ottobre 2022).

La domanda è da presentarsi entro 30 giorni dell’apertura delle finestra temporale. Quindi, per questa seconda chance la richiesta di ammissione allo sport bonus devono avvenire nel periodo 1° ottobre 2022 – 31 ottobre 2022. Le istanze sport bonus inviate prima del 1° ottobre non sono prese in considerazione (pertanto, occorre ripresentarle).

Come presentare la domanda

Il modulo di domanda deve essere inviato via PEC agli indirizzi: [email protected] e per conoscenza a [email protected]. Entro il 15 novembre 2022 il Dipartimento pubblica l’elenco delle imprese autorizzate a erogare il contributo alla struttura scelta secondo le modalità di pagamento indicate nella domanda.

Solo dopo le erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento per lo Sport autorizzerà le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione nel Modello F24 in tre quote annuali di pari importo. Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse erogazioni.

Gli enti destinatari della donazione devono certificare, entro e non oltre il 5 dicembre 2022, di aver ricevuto l’erogazione. L’impresa che può godere del credito d’imposta è individuata da un codice seriale assegnato dal Dipartimento per lo sport

Su sito istituzione del Dipartimento stesso è disponibile un vademecum guida sullo sporto bonus 2022.