Con la circolare n° 11 di venerdì scorso, l’Agenzia delle entrate fa chiarezza sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del c.d. stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 previsto dal decreto Sostegni.

Rientrano nello stralcio delle cartelle i singoli debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

Lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro

A prevedere lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro è stato il D.L. 41/2021, decreto Sostegni-bis all’art.

4.

Nello specifico, possono beneficiare dello stralcio delle cartelle esattoriali:

  • le persone fisiche che, nel 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Con il decreto M.E.F. del 14 luglio 2021, sono state definiti i  “termini e modalita’ di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”. Sono stati altresì meglio specificati i requisiti e i beneficiari dello stralcio.

Il Decreto ha messo in chiaro la procedura, al termine della quale, i debiti sono cancellati.

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro: ecco cosa entra nel condono e cosa no?

Con la circolare n° 11 di venerdì scorso, l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del c.d. stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 previsto dal decreto Sostegni. A tal proposito, lo stralcio delle cartelle riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore. Non conta se l’ente creditore sia soggetto pubblico o privato. L’importante è che abbia fatto ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Nel 2010 ancora non si parlava ancora di accertamento esecutivi.

Ad esempio, rientra nello stralcio delle cartelle, il bollo auto , l’IMU e gli altri tributi locali, ecc.

Attenzione, lo stralcio non riguarda:

  • i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16 , lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;
  • le risorse proprie tradizionali UE;
  • l’Iva all’importazione.

Sul primo punto, non rientrano nel saldo e stralcio: i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,  ecc.