L’Università che integra i fondi da destinare ai propri studenti per la borsa di studio “Erasmus+” non potrà fruire su tali importi dei benefici ai fini Irpef e Irap.

L’agenzia delle entrate nega la possibilità di considerare l’integrazione quale particolare applicazione del programma “Socrates” che prevede l’esenzione Irpef e Irap per le borse studio anche con riferimento alle “somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000” (articolo 6, comma 13, legge n. 488/1999).

In sintesi, è questo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate espresso con la risposta n. 179 del 6 aprile 2022.

La risposta n° 179/2022

Un Ateneo ha chiesto all’Agenzia delle entrate lumi sulla possibilità di considerare le somme corrisposte agli studenti, con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+”, quali somme accessorie, assoggettabili  allo stesso regime agevolato previsto nel programma ” Socrates” dall’articolo 6, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro (15.000.000 lire).

Programma Socrates per il quale era prevista l’esenzione Irpef e Irap.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

In deroga al regime di imponibilità delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, sono esenti dall’IRPEF, le borse di studio corrisposte:

  • dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero (cfr. articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210);
  • agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (cfr. art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476);
  • nell’ambito del programma “Socrates”, istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 (cfr. articolo 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999);
  • ecc.

Detto ciò, il punto di domanda è se le somme corrisposte fondi fondi propri dall’Ateneo che vanno ad integrare la borsa di studio “Erasmus+” possano fruire del medesimo regime agevolato previsto nel programma “Socrates” (articolo 6, comma 13, legge n. 488/1999).

Conclusioni

Secondo l’Agenzia delle entrate, le borse Erasmus+ non si possono considerare un’applicazione particolare del programma “Socrates”. Da qui,  le somme corrisposte dall’Università Istante con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie:

  • rilevano ai fini IRPEF per chi le riceve ossia gli studenti e
  • ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario.

Sono questi i principali chiarimenti espressi dall’Agenzia delle entrate.