Anche le spese sostenute per l’installazione dell’ascensore possono essere ammesse al superbonus 110%. Semprechè a monte sia effettuato un intervento trainante quale ad esempio può essere considerato il cappotto termico. Inoltre, possono fruire dell’agevolazione tutti i condomini anche se non hanno superato i 65 anni di età. È quanto precisa la risposta n. 455 del 5 luglio 2021.

Il Superbonus 110% per l’installazione dell’ascensore

La legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, ha previsto che per gli interventi “trainati” indicati all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir (rimozione barriere architettoniche) si possa usufruire della detrazione del 110% anche nel caso in cui siano effettuati per agevolare persone di età superiore a sessantacinque anni anche se non affetti da particolari patologie.

 Si tratta, infatti, di lavori “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Da qui, sono agevolati gli interventi che presentano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989.

Sia se effettuai su edifici condominiali si su singole unità abitative.

La risposta n° 455 del 5 luglio 2021

Con la risposta all’interrogazione in Commissione finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, è stato chiarito che la detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche spetta a prescindere dalla presenza nel fabbricato di ultrasessantacinquenni. Il beneficio, ha infatti precisato la circolare n. 19/2020, è connesso al tipo di intervento anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto delle modifiche.

Da qui, con la risposta n°455 di ieri l’Agenzia delle entrate ha ribadito che il principio è valido anche ai fini del Superbonus 110%. Sempreché la rimozione della barriera architettonica sia effettuata congiuntamente a un intervento trainante (ad esempio cappotto termico).

Perché ciò accada occorre che il “trainato” sia eseguito tra l’inizio e la fine dei lavori per la realizzazione del trainante. Con termini precisi.

Ciò comporta un doppio limite temporale per l’accesso al Superbonus 110%. Con specifico riguardo all’ipotesi dell’interpello, infatti, non solo l’ascensore deve essere realizzato entro la vigenza dell’agevolazione, ma anche non prima e non dopo il periodo di esecuzione del cappotto termico.

Il contribuente potrà optare per la cessione del credito sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli di abbattimento delle barriere architettoniche.