Dal 2021 si potrà accedere al superbonus 110% anche per i lavori effettuati sugli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi.  A fine lavori sarà necessario che l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A. A prevedere tale novità è la Legge di bilancio 2021, prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo il voto finale al Senato.

Il superbonus 110%: interventi ed edifici agevolabili

L’art.119 del D.L. 34/2020, c.d.

decreto Rilancio, individua i lavori agevolati con una detrazione del 110%.

 

Sono agevolati i seguenti interventi trainanti:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Le spese detraibili devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Ad ogni modo, la Legge di bilancio 2021, prevede la proroga del superbonus per tutto il 2022.

Il superbonus e l’attestato di prestazione energetica APE

Gli interventi di risparmio energetico rientranti nel 110% devono assicurare all’edificio oggetto dei lavori agevolabili, il miglioramento di due classi energetiche.

Infatti, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

  1. rispettare le indicazione di cui al decreto requisiti,
  2. assicurare, nel loro complesso, anche «congiuntamente» agli interventi di efficientamento energetico ordinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Ad ogni modo, se ciò non possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella “penultima classe”, è richiesto il conseguimento della classe energetica più alta.

Indicazioni operative ribadite nella circolare, Agenzia delle entrate,  n° 24/E 2020.

Dunque, per fruire del 110% il tecnico incaricato deve redigere degli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post operam.

L’obiettivo è quello di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Le novità della Legge di bilancio 2021: superbonus 110% senza APE

La Legge di bilancio 2021 ora al Senato per il voto finale interviene sul superbonus con diverse novità.

Una di queste riguarda proprio l’attestato di prestazione energetica ante intervento. Sarà possibile accedere al superbonus 110% anche senza APE ante intervento.

A tal proposito, è previsto che si può richiedere il 110% anche per i lavori fatti su edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi.

Tuttavia, a fine lavori è necessario che l’edificio consegua una classe energetica in fascia A.

I lavori devono ricomprendere quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente.