La verifica del raggiungimento di uno stato avanzamento lavori pari ad almeno il 30%, deve essere effettuata considerando anche gli interventi dell’anno precedente a quello in cui si raggiunge la percentuale richiesta dalla norma.

Dunque, è ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura, se parte delle spese sono riferibili al 2021, il saldo finale avverrà nel 2022 e il primo Sal sarà effettuato in tale ultimo anno. Difatti, per lo stesso intervento ammesso al superbonus, ai fini del raggiungimento del primo SAL al 30%, rilevano sia le spese sostenute nel 2021 che nel 2022.

Si espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 56 del 31 gennaio 2022.

La verifica dello stato di avanzamento lavori per il superbonus

L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito superbonus , ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, può essere esercitata anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, c.d SAL. Per gli interventi ammessi al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Dunque, il contribuente ha la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione, che per il Superbonus deve per forza avvenire per stato di avanzamento lavori, SAL. A tal proposito si veda la  risposta all’interrogazione parlamentare n°5-06307.

Proprio sulla verifica dei SAL, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 56 del 31 gennaio 2022.

La risposta n° 56 del 31 gennaio 2022

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate possono essere di seguito riassunti:

  1. il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;
  2. considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd.
    criterio di cassa;
  3. per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.

Difatti, per le spese 2021, considerato che nello stesso anno non è stato raggiunto uno stato avanzamento lavori pari ad almeno il 30%, sarà ammessa solo la detrazione in dichiarazione dei redditi, 730 o modello redditi (con possibile cessione delle rate residue successive alla prima indicata in dichiarazione). Anche precompilati.

Sul punto 1,  ai fini del raggiungimento del primo SAL al 30%, contano sia le spese sostenute nel 2021 che nel 2022. Dunque, non rileva la circostanza che detta percentuale del 30% si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.