Il DL 11/2023 ha eliminato, fatte salve pochissime eccezioni, sia lo sconto in fattura sia la cessione del credito. A fronte di tale taglio il Governo ha previsto la possibilità di detrarre il superbonus in dichiarazione dei redditi in 10 anni anziché 4 anni.

Da qui, il contribuente entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi deve scegliere tra alcune alternative, evitando di commettere errori.

Vediamo nello specifico quali sono le scelte a disposizione del contribuente che ha ristrutturato casa ma che a oggi non ha trovato nessuno che sia disposto a rilevare il credito edilizio legato ai lavori effettuati.

Il superbonus a rate in 10 anni

La possibilità di detrarre il superbonus in 10 anni viene incontro alle necessità dei contribuenti che non hanno quella capienza fiscale tale da poter sfruttare la detrazione in 4 quote annuali. Infatti, la detrazione superbonus al pari degli altri bonus lavori, opera a scomputo dell’Irpef da pagare allo Stato. La parte di quota annuale di detrazione che va oltre all’irpef da pagare in quello specifico anno è persa. Infatti, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo.

Dunque, grazie alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 3-sexies del DL 11/2023,  per le spese sostenute nell’anno 2022, il contribuente può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni.

Si ponga attenzione al fatto che:

  • l’opzione per la ripartizione in dieci anni deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile;
  • è esercitabile solo per le spese 2022,per le quali la prima quota di detrazione non sarà inserita nella dichiarazione da presentare quest’anno (dichiarazione 2023, periodo d’imposta 2022).

Si veda a tal proposito la circolare n°13/E 2023.

Superbonus a rate in 10 anni. Quali sono gli errori da evitare?

La scelta di detrarre il superbonus in 10 anni deve essere coordinata con un’altra possibilità.

Infatti, sempre grazie al DL 11/2023, il contribuente che alla data del 31 marzo non aveva un accordo di cessione del credito, laddove nel frattempo ossia entro il 30 novembre dovesse trovarlo, entro tale data può inviare la comunicazione di cessione del credito al Fisco ricorrendo alla c.d. remissione in bonis.

Tale possibilità riguarda esclusivamente le cessioni verso: banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi. Sono escluse le cessioni in favore di privati e quelle fatte dalle imprese che hanno accordato lo sconto in fattura al contribuente. In questo momento ci sono diverse banche attive nella cessione del credito.

Nel complesso, coordinando le varie disposizioni a oggi in essere, il contribuente ha a disposizione le seguenti alternative:

  • cedere il credito ad una banca o ad altro intermediario entro il 30 novembre per poi comunicare la cessione entro la stessa data grazie alla c.d. remissione in bonis;
  • inserire la prima quota di detrazione delle spese 2022 nella dichiarazione dei redditi 2023, periodo d’imposta 2022 e detrarre in 4 anni la spesa;
  • non inserire la detrazione nella dichiarazione dei redditi di quest’anno ma in quella dell’anno prossimo (dichiarazione 2024, periodo d’imposta 2023).

Laddove la prima quota di detrazione dovesse essere inserita nella dichiarazione 2024 (periodo d’imposta 2023) il contribuente beneficerà dell’agevolazione fiscale in dieci quote annuali di pari importo.

Riassumendo…

  • il contribuente può detrarre il superbonus in dichiarazione dei redditi in 10 anni anziché 4 anni;
  • l’opzione per la ripartizione in dieci anni deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d’imposta 2023;
  • la scelta è irrevocabile.