Il decreto Agevolazioni fiscali, noto come D.L. n. 39/2024, ha portato, come noto, nuove sostanziali modifiche ai bonus edilizi. Tra queste alcune interessano il superbonus. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la detrazione superbonus deve obbligatoriamente spalmarsi in 10 anni. Ulteriori limitazioni vengono imposte per l’opzione di cessione credito e sconto in fattura.

In redazione è giunto un quesito.

“Salve, sto per fare dei lavori ammessi al superbonus. Dunque, le spese saranno sostenute nel 2024. Leggo che la detrazione dovrà essere spalmata in 10 anni e non più in quattro anni. Ho, trovato una ditta disposta ad applicarmi lo sconto in fattura. Per lo sconto concesso, dunque, la ditta matura il relativo credito d’imposta. Su questo aspetto abbiamo un dubbio io e il titolare della ditta. La ditta dovrà spalmare l’utilizzo del credito obbligatoriamente in 10 anni oppure negli ordinari 4 anni?”

Come cambia l’utilizzo di alcuni bonus edilizi

A partire dal 2024, il superbonus sarà distribuito su un periodo di dieci anni.

Questa modifica è stata introdotta per le spese effettuate a partire da tale anno, in contrasto con il precedente schema di ripartizione quinquennale (o quadriennale per le spese sostenute dal 2022). In origine, ricordiamo, il superbonus era concepito per essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, ma il Decreto Legge n. 11/2023 ha permesso, in via facoltativa, la ripartizione decennale per le spese del 2022. Dal 2024, questa modalità diventa obbligatoria.

Pertanto, per chi ha sostenuto spese ammesse al superbonus, ecco come variano le ripartizioni:

  • spese sostenute nel 2020 e 2021: il beneficio fiscale si distribuisce in cinque quote annuali di pari importo;
  • spese sostenute nel 2022: la detrazione è spalmabile in quattro anni, con la possibilità di opzione superbonus in 10 anni;
  • spese sostenute nel 2023: lo sgravio fiscale è suddiviso in quattro quote annuali di pari importo;
  • spese sostenute dal 2024: il superbonus deve obbligatoriamente essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Questa nuova regola decennale si applica anche al bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche 75% e al sismabonus, entrambi originariamente previsti per una detrazione quinquennale.

Pertanto, per le spese sostenute a partire dal 2024, anche questi bonus seguiranno la ripartizione in dieci anni.

Un altro cambiamento significativo riguarda il divieto di cessione delle rate residue di detrazione per tutti i bonus edilizi.

Superbonus in 10 anni: obbligo anche per la ditta?

Sebbene l’ultima normativa suo bonus edilizi (DL n. 39/2024) imponga che il committente debba ripartire il superbonus in dieci anni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, le regole per l’utilizzo del credito derivante da operazioni di sconto in fattura o cessione non cambiano. Chi acquisisce il credito derivante dallo sconto o dalla cessione può continuare a utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente a terzi.

L’utilizzo in compensazione avviene in quote costanti di pari importo in un numero di quote pari a quattro (oppure cinque, se si tratta di spese sostenute prima del 2022). In altre parole, sebbene il superbonus debba essere ripartito in dieci anni per il committente, l’utilizzo in compensazione del credito da parte della ditta rimane suddiviso in quattro quote annuali di pari importo e non in dieci.

La decisione di estendere il periodo di ripartizione del superbonus a dieci anni mira a rendere più sostenibili le spese fiscali per lo Stato, distribuendo il carico fiscale su un periodo più lungo. Tuttavia, questo cambiamento comporta anche delle implicazioni per i contribuenti e le aziende coinvolte nelle ristrutturazioni edilizie. Da un lato, i benefici fiscali saranno percepiti per un periodo più lungo, il che potrebbe rappresentare una sfida per chi preferiva una detrazione più rapida. Dall’altro, questa estensione potrebbe favorire una maggiore pianificazione e gestione delle risorse finanziarie per le famiglie e le imprese.