Il decreto Antifrodi (Dl 157/2021) e le successive modifiche normative hanno reso il visto di conformità un elemento centrale per l’accesso ai bonus edilizi, tra cui il superbonus. Queste misure sono state adottate per aumentare la trasparenza e prevenire frodi, garantendo che i benefici fiscali vengano utilizzati correttamente.

In sintesi, il “visto conformità superbonus” è diventato uno strumento essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per questo beneficio fiscale. È fondamentale comprendere le regole e le eccezioni relative a questo obbligo per evitare problemi e garantire la corretta applicazione della detrazione.

Dal decreto Antifrode regole strette

Il decreto Antifrodi, entrato in vigore il 12 novembre 2021 con alcune modifiche, ha introdotto misure rigorose per contrastare comportamenti fraudolenti. Tra le principali novità vi è l’ampliamento dei casi in cui è necessario ottenere il visto di conformità per usufruire sia del superbonus che di altri bonus edilizi minori.

Prima della sua entrata in vigore, il visto di conformità superbonus era richiesto solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura. Dal 12 novembre 2021, il rilascio del visto di conformità è diventato obbligatorio anche quando la detrazione viene utilizzata direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni a questa regola: il visto di conformità non è necessario se la dichiarazione dei redditi è presentata direttamente dal contribuente tramite la dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate o attraverso il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Visto conformità: quando serve nei bonus edilizi

Dunque, la normativa introdotta dal D.L. n. 152/2021 stabilisce chiaramente le modalità di applicazione del visto di conformità. Per il superbonus, salvo eccezioni, il visto è sempre necessario, sia che la detrazione venga utilizzata direttamente nella dichiarazione dei redditi sia che si opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Le uniche eccezioni all’obbligo del visto riguardano l’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, a patto che questa sia presentata attraverso la dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Lo stesso decreto Antifrodi ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche ai bonus edilizi diversi dal superbonus. In particolare, il visto è richiesto quando si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020. Non serve il visto se trattasi di lavori in edilizia libera, oppure di lavori di importo complessino non superiore a 10.000 euro. Per il bonus facciate, invece, se si opta per cessione o sconto, il visto serve sempre.

Lo sgravio delle spese per visto conformità

Le spese sostenute per ottenere il visto di conformità rientrano tra quelle detraibili. È importante che tali spese siano evidenziate separatamente nel documento giustificativo (fattura).

L’articolo 2-ter, comma 1, lettera b), del D.L. n. 11/2023 chiarisce che l’indicazione delle spese sostenute per il visto di conformità nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, redatte dai tecnici abilitati, è una facoltà e non un obbligo. Questo offre una certa flessibilità nella gestione dei documenti necessari per ottenere la detrazione.

Riassumendo…

  • il decreto Antifrodi richiede il visto di conformità per superbonus e altri bonus edilizi.
  • dal 12 novembre 2021, nel superbonus il visto è necessario anche per detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi.
  • eccezioni vito superbonus: dichiarazione precompilata o sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
  • visto obbligatorio per sconto in fattura o cessione credito per bonus edilizi minori, con eccezione per alcuni lavori.
  • le spese per il visto di conformità sono detraibili, se evidenziate separatamente in fattura.
  • l’indicazione spese visto nel computo metrico e asseverazione è facoltativa, non obbligatoria.