In arrivo una tassa biglietti aerei grazie a 3 emendamenti al decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio.

I tre emendamenti prevedono, a partire dal 1 gennaio 2018, l’introduzione di una tassa biglietti aerei, un’addizionale di 1 euro per tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti delle città metropolitane. La tassa, però, proprio come prevede l’emendamento in cui è inserita, potrà essere rimodulata e variata dalle città metropolitane stesse che potranno aumentarle fino a un massimo di 2 euro.

Tassa biglietti aerei: cosa prevedono gli emendamenti?

Non solo per gli aeroporti, la tassa biglietti aerei interesserebbe anche i passeggeri in partenza dai porti delle città metropolitane con un addizionale sempre di 1 euro, aumentabile a discrezione della città stessa a 2 euro per passeggero e sui diritti di sbarco a carico degli operatori marittimi.

Per imbarchi e sbarchi in porti e aeroporti nella regione della città metropolitana ma fuori del confine amministrativo della città, la tassa è fissata ad 1 euro.

Gli emendamenti, com’era prevedibile, non sono stati ben accolti dalle associazioni di categoria che sostengono, si tratterà dell’ennesima tassa sulle spalle dei cittadini, in questo caso dei passeggeri aerei “rafforzando lo squilibrio competitivo a favore del trasporto ferroviario non soggetto a tale prelievo. Una ulteriore tassa che potrebbe aumentare il costo del biglietto fino a 4 euro a passeggero per un viaggio di andata e ritorno e che si aggiungerebbe a quelle già esistenti, aventi finalità spesso del tutto estranee al trasporto aereo”.

Tassa biglietti aerei: testo dell’emendamento

Riportiamo di seguito il testo dell’emendamento che introdurrebbe la tassa biglietti aerei:

“A decorrere dal 1º gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

  • a) di un’addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all’interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell’addizionale consiste nell’emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell’addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L’addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L’addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l’aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L’elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell’Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell’addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
  • b) di un’addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all’articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane l’addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell’addizionale avviene a cura dell’Autorità Portuale secondo le modalità previste dall’articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dalle norme ad essa collegate, secondo-la ripartizione prevista alla lettera a). L’operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione .della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversa mento, la cui misura massima non può comunque eccedere Io 0,30 per cento dell’importo riscosso. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo”.