L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari include anche affittacamere o b&b professionali che hanno fatto la scelta di aprire la partita IVA verosimilmente per poter scaricare alcune spese legate all’attività ma che magari non hanno grande esperienza in campo fiscale. Dover emettere fattura elettronica peraltro implica anche determinare il codice natura della tassa di soggiorno e il trattamento fiscale relativo della somma. I meno esperti potrebbero pensare che quest’ultimo sia lo stesso per imposta di bollo e di soggiorno ma non è così.

Differenze fiscali tra imposta di bollo e di soggiorno nella fattura elettronica

Chi emette la fattura deve applicare l’imposta di bollo al documento fiscale. Tuttavia può rivalersi per l’importo sul committente come compenso (e non come anticipo spese come da molti erroneamente interpretato, vedi a questo proposito l’interpello n. 67/2020 e n. 428/E/2022 a conferma).

Per quanto concerne invece la tassa di soggiorno, questa per legge (decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”) va versata da chi soggiorna. L’articolo 4 del suddetto provvedimento, infatti, stabilisce espressamente che

“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.”

Come noto infatti l’importo della tassa di soggiorno non è lo stesso in tutte le città ma varia di Comune in Comune anche all’interno della stessa regione.

Il bollo viene applicato al momento dell’emissione della fattura, l’imposta di soggiorno si versa alla fine della permanenza in modo globale con quella versata da altri soggiornanti nello stesso periodo di riferimento.

Da questa differenza in apparenza irrilevante dipende invece il diverso trattamento fiscale di imposta di bollo e tassa di soggiorno: la prima è soggetta all’IRPEF, la seconda no.

Quale codice per il versamento della tassa di soggiorno

L’imposta di soggiorno riscossa dall’esercente deve rientrare negli altri casi di cui al “Codice Natura N2.2 non soggette – altri casi”, visto che costituiscono somme di denaro che saranno in seguito riversate al Comune. Non è dunque imputabile, come molti erroneamente pensano, al “Codice Natura N1 – escluse ex art. 15”.

Riassumendo

  • L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari include anche B&b e affittacamere
  • Al momento dell’emissione della fattura elettronica si applica l’imposta di bollo (che di solito l’esecutore della prestazione fa ricadere sul committente)
  • Il codice della tassa di soggiorno è N2.2 perché si tratta fiscalmente di un compenso e non di un anticipo