Proroga a tutto l’anno 2021 dell’esonero, per alcuni pubblici esercizi, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (c.d. canone unico di concessione del suolo pubblico) nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati. A prevederlo è la bozza del decreto Sostegni bis in circolazione in questi giorni.

Cos’è il canone unico di concessione del suolo pubblico

Il canone (unico) patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (piò comune come “tassa occupazione suolo pubblico”), è introdotto dal 2021, ad opera del comma 816 della legge di stabilità 2020, in sostituzione dei seguenti tributi:

  • Tosap
  • Cosap
  • Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
  • Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
  • Canone per l’uso o l’occupazione delle strade.

Tassa occupazione suolo pubblico 2021: proroga dell’esenzione al 31 dicembre

In considerazione dell’emergenza Covid-19 ed al fine di favorire la ripresa del settore turistico italiano, con il decreto Rilancio era stabilita l’esenzione dal 1° maggio 2020 – 31 ottobre 2020 per gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Successivamente in virtù del perdurare dell’emergenza epidemiologica, il comma 2 art. 9-ter del decreto Ristori, ha prorogato l’esonero dalla tassa di occupazione suolo pubblico anche per i primi tre mesi del 2021 (quindi dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021).

Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) ha ulteriormente allungato il termine di esenzione al 30 giugno 2021 (vedi anche Bar e Ristoranti: esonero ex Tosap e Cosap fino a giugno con il decreto Sostegni).  L’esenzione ora potrebbe essere prolungata, dal decreto Sostegni bis, al 31 dicembre 2021.

Bar, ristoranti e mercati: esenzione dalla tassa occupazione suolo pubblico 2021

Dovrebbero restare fermi i beneficiari dell’esenzione. Si tratta dei seguenti soggetti:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)
  2. attività per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
  3. esercizi di cui due punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
  4. attività di cui al punto 2, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L’agevolazione, inoltre, interessa anche le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.

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