Grazie alla Legge di bilancio 2023 (Legge n° 197/2022) camerieri, barman, receptionist, in generale il personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono pagare sulle mance ricevute in contanti o tramite strumenti tracciati un’imposta del 5%; parliamo di una tassa sulle mance sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.

La possibilità di applicare la tassazione sostitutiva opera nei limiti del 25% del reddito da lavoro dipendente percepito per l’attività lavorativa prestata nel settore alberghiero o della ristorazione in generale nell’anno di percezione delle mance.

La tassa sulle mance

In base al comma 58 della Legge di bilancio 2023:

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Dunque, la tassazione al 5% comunque non può riguardare le mance che eccedono il 25% del reddito da lavoro dipendente percepito per l’attività lavorativa prestata nel settore alberghiero o della ristorazione in generale.

Le mance assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. TFR.

Nel complesso, la tassazione al 5% riguarda le mance elargite dai clienti:

  • sia in contanti;
  • sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Tassa sulle mance. Cosa succede se si supera il limite del 25%?

Una volta individuati i suddetti limiti, cosa succede al superamento del limite del 25%? Tutte le mance percepite nell’anno saranno tassate con l’Irpef?

Per rispondere a tale domanda ci viene in aiuto la circolare Agenzia delle entrate, n° 26/2023 sulla tassazione delle mance.

In tale sede la stessa agenzia delle entrate ha messo in evidenza come:

il limite annuale del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenti una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Dunque, fino al limite del 25% del reddito da lavoro dipendente percepito per l’attività lavorativa prestata nel settore alberghiero o della ristorazione in generale il lavore conserva comunque il diritto alla tassazione agevolata. Salvo espressa rinuncia scritta presentata al proprio datore di lavoro.

A ogni modo, noi di Investire Oggi abbiamo predisposto un esempio pratico sulle tassa delle mance.

Riassumendo…

  • La Legge di bilancio 2023 ha previsto una tassazione sostitutiva sulle mance;
  • la tassazione al 5% comunque non può riguardare le mance che eccedono il 25% del reddito da lavoro dipendente percepito per l’attività lavorativa prestata nel settore alberghiero o della ristorazione in generale;
  • in caso di superamento del limite del 25%, solo la parte eccedente la franchigia deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.