Nel corso di un nostro precedente intervento, ci siamo chiesti se sia possibile lavorare per un’azienda Svizzera in smartworking dall’Italia? Certo, la risposta è affermativa, ma il vero problema si pone soprattutto in termini di tassazione. Infatti, chi fa il frontaliere non vuole pagare le imposte sia in Italia che in Svizzera ossia vuole evitare una doppia imposizione. Proprio per questo gli Stati si adoperano tra loro per stipulare le c.d. convenzioni contro le doppie imposizioni. Ma un conto è se il lavoratore residente in uno stato si reca effettivamente in altro stato per prestare la propria attività, un altro conto è se invece presta il proprio lavoro comodamente da casa sua.

In riferimento ai frontalieri, nel corso della pandemia, non c’era alcun problema. Infatti, in base all’Accordo amichevole firmato a Berna il 18 giugno 2020 e a Roma il 19 giugno 2020 (‘Accordo Covid” o ”Accordo del 19 giugno 2020”), il frontaliere anche se svolge parte dell’attività lavorativa in ”smart working” presso la propria abitazione in Italia, può applicare l’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, che prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui l’attività lavorativa è svolta. In tal modo evita di pagare doppie tasse sul reddito.

La tassazione per i frontalieri. Gli ultimi chiarimenti del Fisco

Con la recente risposta n° 171 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che il suddetto accordo amichevole, valeva solo per il periodo legato alla pandemia. Nel caso specifico analizzato dal Fisco, si trattava di un frontaliere che lavorava, in misura pari al 25% del totale delle ore lavorative, direttamente dalla propria abitazione in Italia in smart-working.

L’Agenzia delle entrate aveva concluso che non può essere considerato frontaliere il cittadino italiano che continua a lavorare in smart working allo scadere dell’Accordo amichevole Italia-Svizzera stipulato, invia via eccezionale e temporanea, nel periodo della pandemia.

Accordo che consentiva, anche lavorando da remoto, l’applicazione della tassazione esclusiva nello Stato in cui l’attività è svolta (Svizzera), come dispone ordinariamente l’Accordo contro le doppie imposizioni siglato dai due Paesi.

Una volta che è passata la pandemia, per essere considerato frontaliere è necessario spostarsi quotidianamente nello Stato del proprio datore di lavoro. Dunque, tornano in vigore
le disposizioni ordinarie previste dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata tra Itali e Svizzera.

Le conclusioni del Fisco

L’Agenzia delle entrate aveva concluso che:

  • la porzione di reddito riconducibile ai giorni in cui il contribuente presta la propria attività lavorativa in Svizzera, deve essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del Contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, della vigente Convenzione Italia­ Svizzera per evitare le doppie imposizioni;
  • la quota parte di reddito legata invece alla ore lavorative prestate in smart working in Italia, è, invece, assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono ­ cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione Italia­Svizzera).

In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente in esame deve essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.

Il questione time di ieri. Le indicazioni del Ministro Giorgetti

Ora che è scaduto l’accordo provvisorio tra Italia e Svizzera, si pone il problema della tassazione dei frontalieri per chi continua a lavorare in smart working.

Questa problematica è stata oggetto di un question time ossia interrogazioni a risposta immediata alle quali ha dato riscontro il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

Nello specifico sono due gli aspetti analizzati:

  • l’applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023;
  • dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, in relazione allo scadere dell’efficacia delle disposizioni adottate nel periodo della pandemia con riferimento al lavoro da remoto.

La risposta sui frontalieri

Proprio sui frontalieri, il Ministro ha chiarito quanto segue:

Il regime fiscale riservato ai lavoratori frontalieri che dall’Italia si recano in Svizzera è stato regolato, nel periodo della pandemia, da un accordo amichevole tra i due Paesi per arginare la diffusione del coronavirus favorendo il lavoro da remoto.

In pratica, anche lavorando da casa, il cittadino italiano era sottoposto alla stessa tassazione prevista per i frontalieri. L’accordo era però a termine e ha perso efficacia da oggi. Il ministro ha tuttavia ricordato che è in discussione alla Camera la ratifica del nuovo accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e del Protocollo che modifica la Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni. Il ministro ha annunciato che è previsto un protocollo aggiuntivo che contempla il potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro per i frontalieri e la predisposizione di regole transitorie.

Dunque, ci sono buone possibilità che l’accordo ordinario tra Italia e Svizzera venga rivisto. Al fine di contemplare lo smart working quale modalità di prestazione dell’attività lavorativa del frontaliere.