Sicuramente sarà capitato a tutti noi di lasciare anche solo una piccola mancia al cameriere, al barman, ecc. e chiederci se poi su queste somme ci sono da pagare della imposte. La risposta sarebbe si, in quanto anche le mance concorrono appieno al reddito; ciò nel rispetto del c.d. principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, nella vita reale, quasi nella totalità dei casi queste somme, pagate in contanti, sfuggono agli occhi del Fisco.

Proprio per contrastare l’evasione, la Legge di bilancio 2023 (Legge n°197/2022) permette ai lavoratori di alberghi, ristoranti e in generale di tutti i locali in cui vengono somministrati alimenti e bevande, di pagare un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance ricevute dai clienti.

Con la circolare n°26/2023, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità introdotte dalla legge citata chiarendo diversi aspetti della normativa.

Tra i vari punti analizzati, c’è anche quello relativo agli adempimenti che il datore di lavoro deve porre in essere ai fini dell’applicazione della tassazione sostituiva in favore dei dipendenti per le mance a questi elargite dai clienti. Sia in contanti che tramite strumenti tracciati.

Non solo il datore di lavoro, ma anche il lavoratore deve fare la sua parte, rispettando alcuni adempimenti richiesti necessariamente per la corretta applicazione dell’imposta sostitutiva.

La tassazione sostitutiva sulle mance

Prima di analizzare nello specifico gli adempimenti del lavoratore ai fini dell’applicazione della tassazione sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali, è necessario richiamare la norma che ha previsto tale agevolazione per i lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione.

In particolare, il comma 58 della Legge di bilancio 2023 prevede che:

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (..).

Detto ciò, vediamo quali sono gli adempimenti che il lavoratore deve porre in essere per sfruttare la tassazione agevolata.

Tasse Mance alberghi e ristoranti. Cosa deve fare il lavoratore per pagare di meno?

In base alle indicazioni contenute nella circolare n°26, il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo delle tasse sulle mance nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000. Naturalmente ciò è necessario laddove il lavoratore abbia due o più contratti di lavoro in essere e dunque i datori di lavoro non hanno contezza di quello che sia il reddito complessivo del dipendente.

Inoltre, posto che il limite annuale dell’importo delle mance alle quali può applicarsi la tassazione agevolata è pari al 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, il lavoratore è tenuto a comunicare al l datore di lavoro:

  • l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e
  • delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.

L’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro, che deve versarla utilizzando i codici tributo tassazione mance (risoluzione del 17 marzo 2023, n. 16/E).

Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato.

In conseguenza della rinuncia espressa formulata dal lavoratore, l’intero ammontare delle mance è tassato in con l’Irpef. In tal caso il sostituto deve comunque indicare separatamente nella certificazione unica le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

Riassumendo…

  • La Legge di bilancio 2023 ha previsto una tassazione alternativa all’Irpef per le mance ricevute dai camerieri, barman, ecc;
  • le mance sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento;
  • ai fini dell’applicazione della tassazione sostitutiva il lavoratore deve fare alcuni adempimenti.