La nuova tassazione sostitutiva delle mance ricevute dai lavoratori dipendenti del settore ristorazione e altre strutture ricettive (camerieri, chef, ecc.) ha le sue regole. Sono contenute nella Circolare n. 26/E del 2023 emanata pochi giorni fa dall’Agenzia Entrate.

Nel documento di prassi, l’Amministrazione spiega tra l’altro quali sono gli obblighi del datore di lavoro. E quelli del lavoratore di fronte a questo nuovo regime di tassazione. Inoltre è detto ciò che l’uno e l’altro possono fare.

Al lavoratore, ad esempio, è data la possibilità di modificare la propria scelta e di farlo nella dichiarazione dei redditi.

Per capire quanto appena affermato, bisogna dire come funziona questa nuova tassa sulle mance.

La nuova tassazione sostitutiva

Le mance pagate, in contanti o con strumento tracciabile, dai clienti al lavoratore dipendente di strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande rappresentano per il lavoratore reddito da lavoro dipendente. Quindi, come tali sono assoggettate dal datore di lavoro all’ordinaria tassazione IRPEF e relative addizionali.

Dal periodo d’imposta 2023, le cose cambiano. La legge di bilancio 2023 (commi da 58 a 62) introduce come regime naturale di tasse sulle mance un’imposta sostitutiva con aliquota del 5%. Non tutti però ne hanno diritto. Infatti, si applica solo ai lavoratori, del settore privato, che lavorano in strutture ricettive e somministrazione di alimenti e bevande titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro.

Inoltre, si può applicare solo entro il limite del 25% del reddito derivante dalle prestazioni rese nell’anno stesso per il lavoro reso nel settore turistico – alberghiero.

Trovi qui un esempio pratico di come funzionano le tasse sulle mance.

Tasse sulle mance, la scelta è del lavoratore

Questo nuovo regime di tasse sulle mance sarà applicato in automatico dal datore di lavoro (se ci sono i requisiti). Questi versa l’imposta sostitutiva con i codici tributo individuati Risoluzione n. 16/E del 2023.

Laddove il lavoratore non voglia la tassazione sostitutiva, deve comunicarlo per iscritto al proprio datore di lavoro.

Ad ogni modo, il lavoratore ha possibilità di modificare la scelta in dichiarazione redditi. A questo proposito, infatti, nella Circolare n. 26/E del 2023, l’Agenzia Entrate fa presente che resta ferma la possibilità per il lavoratore di utilizzare la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole.

Quindi, il lavoratore può scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva o, viceversa, avvalersi dell’imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia già provveduto.

Riassumendo…

  • le mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, rappresentano reddito da lavoro dipendente e soggette a tassazione ordinaria
  • dal 2023 (a determinate condizioni) le mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono tassate dal datore di lavoro con imposta sostitutiva (aliquota 5%)
  • il lavoratore può comunicare (per iscritto) al datore di lavoro di rinunciare alla tassazione sostitutiva
  • il lavoratore può modificare la propria scelta anche nella dichiarazione dei redditi.