La NASPI, come noto, è un’indennità mensile riconosciuta ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Requisito indispensabile per averne diritto è quello di avere almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.

Per averla bisogna presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’importo varia in funzione della retribuzione e diminuisce con il passare dei mesi. Prima si presenta la domanda e meglio è. Infatti, l’indennità parte dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se si presenta la richiesta entro i primi 8 giorni dalla cessazione (cd. periodo di carenza).

Laddove, invece, la domanda è presentata successivamente, la Naspi decorre dal giorno in cui si invia la richiesta.

Dopo aver presentato domanda, al disoccupato è richiesto di rispettare determinati obblighi. L’eventuale mancato rispetto può portare alla decadenza dal beneficio. Ci riferiamo, ad esempio, alla stipula del c.d. patto di servizio personalizzato.

La DID (dichiarazione immediata disponibilità)

La presentazione della domanda NASPI all’INPS equivale al rilascio della c.d. DID, ossia la dichiarazione di disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva.

In passato, dopo la domanda NASPI, bisognava recarsi successivamente al Centro per l’impiego (CPI) per sottoscrivere al DID. Negli anni a seguire, invece, tale adempimento è stato eliminato, introducendo l’’automaticità della cosa. Nel senso che già la richiesta NASPI equivale alla DID presso il CPI (è l’INPS a comunicare al CPI lo stato di disoccupazione del cittadino).

La DID, in sostanza, attesta per il lavoratore di:

  • essere attualmente privo di lavoro;
  • non essere iscritto in nessun altro Centro Impiego del territorio nazionale;
  • manifestare l’interesse e l’immediata disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di una attività lavorativa, e alla fruizione dei servizi (misure di politica attiva) messi a disposizione dai Centri per l’impiego.

Discoro diverso, invece, per le persone con disabilità.

Tali soggetti, ai fini del rilascio DID per l’iscrizione al c.d. collocamento mirato (L.68/99) devono rivolgersi, come in precedenza, ai Centri per l’impiego territorialmente competenti.

Percettori Naspi, obbligo del patto di servizio personalizzato

Se è vero che dopo la domanda non bisogna può andare al CPI per comunicare di essere disoccupati (ossia di sottoscrivere la DID), un altro adempimento incombe sul percettore dell’indennità.

C’è l’obbligo, di recarsi presso il Centro per l’impiego territorialmente competente per la stipula del c.d. patto di servizio personalizzato. Si tratta di un accordo tra il lavoratore e il Centro per l’impiego, in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve intraprendere per la ricerca attiva del lavoro.

Ciò, in quanto, per legge, i percettori della NASPI sono obbligati a partecipare a corsi di formazione professionale, tirocini e preselezioni, in vista del reinserimento lavorativo.

In merito ai tempi, bisogna stipulare tale patto entro 15 giorni successivi alla presentazione della domanda NASPI. Un termine che, tuttavia, se non rispettato non comporta immediate conseguenze. Laddove, infatti, il disoccupato non si reca presso il CPI, sarà quest’ultimo a convocarlo.

Con la sottoscrizione del patto si garantisci l’osservanza di tutti gli impegni presi, ad esempio rispettare gli appuntamenti e le convocazioni nelle date concordate e partecipare alle iniziative nei termini pattuiti. Alcuni CPI permettono anche la sottoscrizione online tramite firma digitale. Il consiglio, per il disoccupato, è quello di mettersi in contatto con il CPI di competenza per prendere appuntamento e/o per conoscere come stipulare il patto.

L’assenza giustificata per la convocazione

In caso di impossibilità a partecipare alla convocazione per la stipula del Patto di Servizio personalizzato, è necessario, a pena di sanzione, giustificare l’assenza.

A questo proposito, secondo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 04/03/2016 n. 39/0003374, la risposta alla convocazione da parte del percettore NASPI può essere giustificata solo per uno dei motivi ricadenti tra i seguenti:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Il percettore della NASPI deve comunicare e documentare la motivazione dell’assenza. Ciò deve essere fatto entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data di prevista convocazione. In genere, il tutto si fa inviando un’email al CPI di competenza.

Obblighi percettori NASPI, il regime sanzionatorio

Infine, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio la legge sulle sanzioni Patto di Servizio Personalizzato (art. 21 comma 7 D. Lgs. n. 150/2015), prevede:

  • in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti
    • la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione
    • la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione
    • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
  • in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento
    • si applicano le stesse sanzioni del punto precedente;
  • in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione
    • la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione
    • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

C’è la decadenza dalla NASPI e la perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua.

Riassumendo…

  • la presentazione della domanda NASPI produce in automatico la DID (ossia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) al Centro per l’Impiego territorialmente competente (CPI)
  • entro 15 giorni successivi alla domanda, il percettore NASPI deve recarsi al CPI per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato
  • se non si reca entro il tempo indicato, sarà il CPI a convocarlo
  • l’assenza alla convocazione può essere giustificata solo per validi motivi (da comunicare tempestivamente al CPI)
  • l’inosservanza degli obblighi relativi al Patto di Servizio Personalizzato, comporta sanzioni fino alla perdita della NASPI e dello stato di disoccupazione.