La cessione del vaccino anti Covid-19 sarà esente IVA fermo restando la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. A sancirlo è un emendamento alla manovra finanziaria 2021 approvato in questi giorni dalla Commissione bilancio della Camera.

IVA agevolata per dispositivi anti Covid-19

L’agevolazione va ad aggiungersi (e scontrarsi) a quella già prevista per le cessioni di dispositivi anti Covid-19 stabilita con l’art. 124 del decreto Rilancio, con cui il legislatore ha sancito l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l’applicazione, dal 1° gennaio 2021, dell’IVA con aliquota al 5%, per la cessione dei seguenti (specifici) dispositivi di protezione anti Covid-19 (DPI):

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Esenzione IVA per vaccini anti Covid-19

Con l’emendamento alla legge di bilancio 2021, approvato nei giorni scorsi, il legislatore stabilisce che saranno esenti IVA fino al 31 dicembre 2022 (fermo restando il diritto alla detrazione):

  • le cessioni della strumentazione di diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione (si deroga, quindi, in questo caso all’articolo 124 che prevede, dal 1° gennaio 2021, per questi beni e servizi l’aliquota del 5%)
  • le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

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